Assenze dal servizio per visite, terapie o esami

Assenze dal servizio per visite, terapie o esami

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 17 aprile 2015, n. 5714

Circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica – assenze dal servizio per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici – utilizzo di permessi per documentati motivi – costituisce modifica unilaterale della disciplina contrattuale – illegittimità – va dichiarata.

Va annullata la circolare n. 2 adottata dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio in data 17 febbraio 2014, laddove impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/01 di avvalersi, ai sensi dell’art. 55-septies, comma 5-ter, del medesimo d.lgs. n. 165/01 nella nuova formulazione, dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore), per le assenze dal servizio per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, in quanto la materia oggetto trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti.

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