CIE - Tornano “padre” e “madre” sui moduli per la Cie

Riportiamo il Parere n. 476/2018 del Garante per la Protezione dei dati personali sullo schema di decreto in tema di modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica.

Il decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015, sul quale il Garante ha reso il proprio parere in data 17 dicembre 2015, ha definito le modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica.

Il Ministero dell’Interno, con nota del settembre 2018, ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto, composto di un unico articolo, volto ad apportare alcune modifiche al decreto del 23 dicembre 2015, sopra citato. Le modifiche riguardano la sostituzione, in più parti del decreto e degli allegati, della parola “genitori” con le parole “padre” e “madre”.

La disposizione nel sostituire in più parti del decreto del 23 dicembre 2015 e dei relativi allegati, il termine “genitori” con le parole “padre” e “madre” rischierebbe di imporre in capo ai dichiaranti, all’atto della richiesta del rilascio del documento di identità del minore, in relazione all’obbligatoria riconducibilità alle nozioni di “padre” e “madre”, il conferimento di dati inesatti o di informazioni non necessarie di carattere estremamente personale, arrivando in alcuni casi a escludere la possibilità di rilasciare il documento a fronte di dichiarazioni che non rispecchiano la veridicità della situazione di fatto derivante dalla particolare composizione del nucleo familiare.

Il documento di identità deve riportare i dati anagrafici “come risultanti dalla relativa scheda anagrafica tenuta dal Comune di residenza, conformi ai rispettivi elementi degli atti dello stato civile e, in particolare, alla disciplina degli atti di nascita riferita alla madre ed al padre … nonché dei relativi registri”. Nella procedura prevista per il rilascio della carta di identità, la verifica della correttezza dei dati e della sussistenza della responsabilità genitoriale (o della potestà tutoria) è oggetto di uno specifico accertamento da parte del funzionario comunale preposto, per quanto attiene alla loro corrispondenza con quanto risulta nei registri anagrafici e di stato civile.

Per le ragioni sopra esposte, è necessario, quindi, che le norme che disciplinano il rilascio della carta di identità elettronica siano idonee ad assicurare l’esattezza dei dati verificati dall’ufficiale di stato civile nei relativi registri.

>> LEGGI IL PARERE INTEGRALE DEL GARANTE

>> LEGGI LA REPLICA DI ANTONELLO SORO, PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ GARANTE PER LA PRIVACY

>> LEGGI IL COMUNICATO STAMPA DI ANCI

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