STATO CIVILE - Modalità di redazione delle DAT e compiti dell’ufficiale di stato civile

Approfondimento di R. Calvigioni

Dopo aver spiegato in cosa consistono le DAT, stabilito i requisiti necessari per poterle predisporre che sono la maggiore età e la capacità di intendere e di volere, il comma 6 dell’art. 4 della legge 219/2017 precisa quali possano essere le modalità di redazione, che vengono individuate come segue:
• per atto pubblico
• per scrittura privata autenticata ovvero
• per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile.
Dal testo normativo sembrerebbe trattarsi di diverse modalità di redazione, alternativa l’una all’altra, con la conseguenza, ad esempio, che se redatte per atto pubblico non dovrebbero poi essere consegnate all’ufficio di stato civile:
tuttavia, pur essendoci conferme su tale interpretazione (3), in mancanza di precise indicazioni non si ritiene di escludere che anche le altre forme di redazione possano poi confluire presso l’ufficio di stato civile, considerando che si sono già avuti casi di trasmissione da parte dei notai che le avevano redatte sotto forma di atto pubblico.
Una prima riflessione deve essere fatta sulla previsione della consegna effettuata “personalmente”: deve essere intesa come un adempimento obbligatorio a carico del disponente, che non ammette procura o rappresentanza, in sostanza un atto personalissimo che può essere reso solamente dal disponente medesimo, che deve presentarsi in ufficio e che sembrerebbe non consentire neanche la trasmissione per posta.

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