STATO CIVILE - IL CASO – Matrimonio fuori dalla casa comunale – Necessità delle pubblicazioni

È giunta a questo Ufficio richiesta di celebrazione di matrimonio ex art. 110 c.c. per impedimento dello sposo giustificato da certificazione medica attestante lo stato di malattia dello stesso.
L’art. 110 c.c. disciplina espressamente “la celebrazione fuori dalla casa comunale… L’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito ed ivi alla presenza di quattro testimoni procede alla celebrazione del matrimonio:…”.
Il codice, però, nulla dispone relativamente alla pubblicazione di matrimonio, che dovrà comunque tenersi non trattando di matrimonio civile in pericolo di vita. In quale luogo si devono tenere le pubblicazioni, occorre un’ autorizzazione, e di quale autorità, che consente all’ufficiale di stato civile di recarsi presso la abitazione dello sposo impedito? È necessaria la procura speciale per la sola pubblicazione (art. 50, d.P.R. 396/2000) mentre per il matrimonio si può ricorrere all’art. 110?

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