Concessione della cittadinanza

Concessione della cittadinanza

Consiglio di Stato, sez. III, 4 marzo 2015, n. 1084

1. Concessione della cittadinanza italiana – art. 9, comma  1, lett. f), legge n. 91/1992 – esame dei presupposti – valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione – sussiste.

2. Domanda di concessione della cittadinanza italiana – provvedimento di rigetto – motivazione – obbligo di indicare tutte le risultanze istruttorie – non sussiste per ragioni di riservatezza e sicurezza.

3. Domanda di concessione della cittadinanza italiana – provvedimento di rigetto – ragioni di riservatezza e sicurezza degli atti istruttori – motivazione per relationem – legittimità- sussiste.

1. Le determinazioni dell’Amministrazione relative a domande di concessione della cittadinanza italiana allo straniero che risiede in Italia da oltre dieci anni e si trova nella condizione di cui all’art. 9, primo comma, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, non sono vincolate e che l’Amministrazione dispone di una ampia sfera di discrezionalità relativa all’esame dei relativi presupposti indicati dall’art. 6 della stessa legge n. 91, ed in particolare dalla lettera c) in ordine a requisiti necessari ed a cause ostative.

2. Anche nell’ambito del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, l’obbligo di motivazione assolve alla funzione di rendere controllabile l’iter logico-giuridico compiuto nell’esercizio della discrezionalità di un provvedimento altamente discrezionale. Tuttavia, è stato condivisibilmente affermato che il detto obbligo si conforma alla natura del provvedimento e non si può configurare nella materia de qua nei termini di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo sempre possibile rendere note, per ragioni di riservatezza e sicurezza, le risultanze dell’istruttoria; per cui può ritenersi assolto se contenga, come minimo, la chiara indicazione, pur in termini ridotti all’essenziale, della ragione ostativa all’accoglimento della domanda, ossia dei fatti o sospetti determinanti il diniego, in modo da consentire all’interessato la loro confutazione, nel pieno esercizio dei diritti assicuratigli dagli artt. 24 e 113 Cost. (sez. III, n.6161 del 17.12.2014).

3. Ove ricorrano le dette ragioni di tutela della sicurezza pubblica, la motivazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana può essere legittimamente espressa anche per relationem”, con riferimento agli atti di indagine e istruttoria compiuti, con il solo limite che vi sia coerenza logica tra la ragione ostativa addotta nel provvedimento e i fatti risultanti dagli atti richiamati per relationem, entro tale circoscritto ambito svolgendosi il sindacato di legittimità (Cons. Stato, sez. VI, 9/6/06, n. 3456 e 9 novembre 2011, n. 5913; sez. III, 12 settembre 2013, n. 4528).

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