POLIZIA MORTUARIA - Vincoli cimiteriali

Vincoli cimiteriali

T.A.R. Toscana, sez. III, 2 febbraio 2015, n. 184

1. Art. 338 del T.U. n. 1265 del 1934 – vincolo cimiteriale – divieto assoluto di edificazione – sussiste – interessi protetti dalla fascia di rispetto – specificazione.

2. Art. 338 del T.U. n. 1265 del 1934 – vincolo cimiteriale – divieto assoluto di edificazione – sussiste – tipologia di fabbricato o natura pertinenziale – irrilevanza – va dichiarata.

1. Il vincolo cimiteriale imposto dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 e dall’art. 57 del d.P.R. n. 285/1990 è un vincolo assoluto di inedificabilità ex lege, tale da prevalere addirittura anche su eventuali disposizioni urbanistiche contrarie, con conseguente insanabilità delle opere realizzate all’interno della fascia di rispetto cimiteriale a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto della compatibilità del manufatto rispetto al vincolo medesimo. Questo, dal canto suo, risponde a una pluralità di funzioni, quali assicurare condizioni di igiene e salubrità, garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, consentire futuri ampliamenti dell’impianto funerario, ed opera indipendentemente dal tipo di fabbricato, riguardando anche gli edifici sparsi (per tutte, cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 12 novembre 2013, n. 1553, e 12 luglio 2010, n. 2446; Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6547).

2. Il vincolo cimiteriale imposto dall’art. 338 del r.d. n. 1265/1934 importa inedificabilità assoluta dell’area indipendentemente dalla tipologia di fabbricato e dalla natura pertinenziale dello stesso (, cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 11 giugno 2010, n. 1815).

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