PERSONALE - La fruizione dei permessi: il nuovo CCNL Funzioni Locali e i pareri dell’ARAN

Approfondimento di A. Bianco

Uno dei temi di maggiore impatto nell’applicazione del CCNL del 21 maggio 2018 è costituito dalle disposizioni dettate per i permessi, tema su cui l’ARAN sta tornando più volte. In primo luogo chiarendo che devono essere riproporzionati per i dipendenti in part time verticale. Ed ancora chiarendo che quelli concessi per visite mediche non possono essere utilizzati per frazioni di ora. Ed inoltre chiarendo che quelli per ragioni di studio non possono essere utilizzati per la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione all’esame di avvocato. Ed inoltre chiarendo che le amministrazioni non possono rigettare per ragioni organizzative le richieste di permesso per visite mediche.

La disciplina contrattuale

Riassumiamo i tratti caratterizzanti le principali disposizioni dettate dal CCNL 21 maggio 2018 in materia di permessi:

1. Sono confermati i permessi fino ad 8 giorni all’anno per esami, concorsi etc;

2. Sono confermati quelli fino a 3 giorni all’anno per ogni evento luttuoso da fruire entro 7 giorni dal decesso e per i quali non è più necessario che siano utilizzati in modo continuativo;

3. Sono confermati i 15 giorni per il matrimonio, da fruire entro 45 giorni dallo stesso;

4. Viene prevista la possibilità di fruire di permessi fino a 18 ore all’anno per particolari motivi personali o familiari; in precedenza questi permessi erano fruibili solamente a giornate entro il tetto di 3 all’anno. Questi permessi non possono essere fruiti nella stessa giornata in cui il dipendente utilizza altri permessi e, nel caso in cui riguardino l’intera giornata, sono convenzionalmente calcolati in 6 ore. Durante queste ore di permesso retribuito i dipendenti continuano a percepire le indennità in godimento, salvo quelle che sono legate alla effettiva presenza in servizio. La loro durata è riproporzionata in caso di dipendenti in part time;

>> Continua a leggere l’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *