STATO CIVILE - Le funzioni dell’ufficiale dello stato civile nel rispetto dei limiti normativi

Approfondimento di R. Calvigioni

Tratto dall’articolo di Renzo Calvigioni, Le funzioni dell’ufficiale dello stato civile nel rispetto dei limiti normativi? pubblicato sulla rivista I Servizi Demografici  n. 3/2019,  pag. 25

In merito ai contatti diretti o richiesta di parere al Procuratore della Repubblica è opportuno ricordare che si trattava di procedura prevista dalla circolare del Ministero di giustizia n. 1/50/FG/29 in data 7 gennaio 1997, con la quale vennero date le indispensabili istruzioni agli ufficiali dello stato civile in merito all’applicazione degli artt. 64, 65 e 66 della legge 218/1995 che era entrata in vigore nel Cap. IV, considerando che, all’epoca, il servizio di stato civile era sotto la vigilanza ed il controllo del Procuratore della Repubblica. Tale rapporto venne meno, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in conseguenza del passaggio delle funzioni di controllo e vigilanza sugli ufficiali di stato civile dal Ministero della giustizia al Ministero dell’interno: cessando qualsiasi compito in materia di stato civile da parte dei Procuratori della Repubblica, si ritenne non più dovuto nemmeno il rilascio di pareri previsto dalla circolare del 1997 e, tranne qualche occasionale rapporto personale tra Procura e ufficio dello stato civile, tale aspetto è andato scemando fino a scomparire. Oggi, proprio in forza del nuovo Regolamento dello stato civile, eventuali quesiti o richieste di parere dovranno essere rivolte alle Prefetture territorialmente competenti: queste ultime chiederanno poi al Ministero dell’interno al fine di uniformare i comportamenti in presenza della stessa problematica: si suggerisce agli ufficiali di stato civile di non richiedere parere al Procuratore della Repubblica, in quanto, come detto, non ha più alcuna competenza in materia di pareri agli ufficiali di stato civile e, soprattutto, nessuna disposizione legittima una richiesta in tal senso dall’ufficiale dello stato civile al Procuratore della Repubblica.

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