POLIZIA MORTUARIA - Donazione corpo post mortem

Ok del Senato al d.d.l. che consente la donazione del proprio corpo post mortem a fini di studio, formazione e ricerca scientifica

Con 220 voti favorevoli, nessun contrario e 1 solo astenuto, l’assemblea del Senato ha approvato il d.d.l. recante “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica“. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera.

Il disegno di legge chiarisce le modalità attraverso le quali sarà possibile prestare il consenso a “donare” il proprio corpo e i tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. Viene precisato che l’utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem sarà informato ai princìpi di solidarietà e proporzionalità e sarà disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

In primis, saranno utilizzabili ai predetti fini (studio, formazione e ricerca scientifica) il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 578/1993 e dei successivi decreti attuativi.

Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto dovrà restare all’obitorio almeno per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.

Come manifestare il consenso?

Il d.d.l. chiarisce le modalità con cui sarà possibile disporre del proprio corpo o dei tessuti post mortem: sarà all’uopo necessaria una dichiarazione di consenso all’utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 219/2017.

Nella dichiarazione, il disponente dovrà altresì indicare un “fiduciario” che avrà l’onere di comunicare l’esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al d.P.R. n. 285/1990.

Restituzione del corpo del defunto

Il testo prevede anche che i centri di riferimento, i quali ricevono in consegna per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo di un soggetto, siano tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro 12 mesi dalla data della consegna.

Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l’eventuale cremazione saranno a carico dei centri di riferimento, che provvederanno nell’ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

Regolamento di attuazione

Il d.d.l. affida ad un apposito regolamento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata di vigore della legge, il compito di stabilire le modalità e i tempi per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l’utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto alle famiglie e per le modalità di sepoltura dei corpi non richiesti in restituzione.

Il regolamento dovrà anche indicare le cause di esclusione dell’utilizzo dei corpi dei defunti ai fini di cui alla legge e prevedere disposizioni di raccordo con l’ordinamento dello stato civile di cui al d.P.R. n. 396/2000.

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