STATO CIVILE - La giurisprudenza della Cassazione coinvolge l’ufficiale di stato civile

In anteprima l'editoriale della Rivista “I Servizi Demografici n. 6/2019"

Editoriale di Renzo Calvigioni (I Servizi Demografici n. 6/2019)

In anteprima l’editoriale della Rivista “I Servizi Demografici n. 6/2019

Dopo un’attesa durata sei mesi, in data 8 maggio 2019, con il n. 12193-19, è stata finalmente pubblicata la sentenza con la quale la Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili ha deciso la controversia relativa al riconoscimento e trascrizione di un atto di nascita formato all’estero contenente la filiazione da genitori dello stesso sesso. La sentenza era stata pronunciata in data 6 novembre 2018 e vi era grandissimo interesse per conoscere l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite in un tema divenuto sempre più attuale e rilevante, anche numericamente, nel quale le diverse pronunce dei giudici di merito, non sempre uniformi, ed il comportamento di qualche sindaco, avevano portato non solo alla trascrizione di atti provenienti dall’estero, ma anche alla formazione di atti di nascita avvenuti in Italia da genitori dello stesso sesso: al riguardo, erano emerse delle perplessità ed orientamenti contrastanti, tanto da far ritenere necessario un indirizzo univoco, conseguente alle indicazioni della Suprema Corte. Occorre sottolineare come sia particolarmente ampio l’approfondimento della Corte (un’esposizione di ben 42 pagine) e, soprattutto, come venga profondamente rivisto il concetto di ordine pubblico, con una maggiore attenzione ai principi fondamentali del nostro ordinamento che non possono più essere derogati dal superiore interesse del minore, nei confronti del quale esistono già istituti (adozione ex art. 44 della legge 184/1983, come indicato nella stessa sentenza) in grado di garantire quella tutela necessaria per la stessa posizione del minore e di soddisfare le richieste di coloro che fossero interessati a prendersene cura. Si tratta di una sentenza che approfondiremo nel prossimo numero, ma che coinvolge direttamente l’ufficiale dello stato civile in quanto autorità amministrativa chiamata a dare risposta alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita, ma anche ad affrontare la richiesta di formazione dell’atto di nascita e/o riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso presentata direttamente all’ufficio.
Ancora un’altra sentenza della Cassazione, questa volta non a Sezioni Unite ma emessa dalla Sez. 1 Civ., la n. 13000/2019 depositata e pubblicata in data 15 maggio 2019, ha richiamato l’attenzione dei media e degli ufficiali di stato civile. Si tratta, in questo caso, di un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile nei confronti di una donna che richiedeva di registrare la nascita del figlio come avvenuta nel matrimonio, pur essendo il marito deceduto da quasi due anni, cioè ben oltre il limite dei 300 giorni previsti dall’art. 232 c.c.: la filiazione era stata resa possibile ricorrendo alla crioconservazione del seme del marito e, successivamente, alla procreazione medicalmente assistita, senza tener conto che si tratta di fattispecie post mortem vietata dalla normativa vigente. Il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile era stato impugnato dall’interessata con ricorso al Tribunale ordinario, che lo aveva confermato respingendo il ricorso, alla Corte di Appello che pure lo aveva confermato, alla Corte di Cassazione che, al contrario, ritiene di dover riconoscere come legittima la richiesta della donna e di riportare la filiazione come  avvenuta nel matrimonio, dando rilevanza al momento in cui era avvenuto il consenso del marito, quando lo stesso era ancora in vita. Anche questa è una sentenza che approfondiremo nei prossimi numeri della Rivista, pure in questo caso particolarmente estesa (ben 38 pagine), ma sulla quale restano perplessità, non con riferimento al rapporto di filiazione che la Corte riconosce, ma sul fatto che possa avvenire nel momento della formazione dell’atto di nascita.
Bastano questi due esempi recentissimi di giurisprudenza della Corte di Cassazione, senza bisogno di richiamarne altri pure sufficientemente recenti, per confermare come il lavoro dell’ufficiale dello stato civile sia divenuto sempre più complesso, come le fattispecie che lo vedono coinvolto in primissimo piano siano sempre più impegnative, richiedano conoscenze giuridiche che esulano perfino dalla competenza di molti avvocati e giuristi, sia necessaria una professionalità molto elevata che richiede un costante aggiornamento. Tutto questo non tiene conto della situazione nella quale versano gli uffici di stato civile e gli uffici demografici in generale, caratterizzata da gravi carenze di organico e dalla oggettiva difficoltà del personale in servizio di partecipare ad iniziative di formazione ed aggiornamento, oggi sempre più indispensabili per affrontare adeguatamente le richieste dei cittadini ed applicare correttamente le normative vigenti. A tal fine è necessaria una maggiore attenzione ed una maggiore sensibilità degli amministratori comunali e segretari o direttori generali per consentire agli operatori demografici di acquisire quella preparazione richiesta dall’attuale quadro giuridico sempre più complesso: la corretta funzionalità degli uffici e servizi dovrebbe comunque essere una priorità di qualsiasi amministrazione.

 

 

ANTICIPAZIONE DEL SOMMARIO (FASCICOLO N. 6/2019)

  • La giurisprudenza della Cassazione coinvolge l’ufficiale di stato civile di Renzo Calvigioni
  • Il Regolamento europeo n. 1191/2016: la semplificazione nello scambio dei documenti pubblici tra gli Stati membri – Tiziana Piola
  • La denuncia della causa di morte (Istat D4): posso rilasciarne copia? – Graziano Pelizzaro
  • La dematerializzazione delle liste elettorali – Gilberto Guerriero
  • Genitorialità same-sex non consentita – Renzo Calvigioni
  • Imposta di bollo su duplicato informatico di un documento amministrativo informatico – Alessandro Francioni
  • I diritti di segreteria – Liliana Palmieri e Romano Minardi
  • Quesiti a cura di Renzo Calvigioni e Noemi Masotti
  • Giurisprudenza a cura di Dante Buson
  • Scadenzario Luglio-Agosto 2019

 

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