ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - L’accesso civico generalizzato convive con l’accesso documentale

L’accesso civico generalizzato resta sempre soggetto a limitazioni

Approfondimento di S. Biancardi

L’accesso civico generalizzato resta sempre soggetto a limitazioni.
Più nello specifico, anche dopo l’entrata in vigore delle norme che disciplinano l’accesso civico generalizzato, permane un settore a limitata accessibilità, nel quale continuano ad applicarsi le più rigorose norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Lo ha affermato il TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 9 maggio 2019, n. 2486.
I giudici avevano esaminato una questione inerente un’istanza di accesso, respinta da un Comune in considerazione delle seguenti considerazioni:
– la disciplina in tema di accesso documentale presuppone una legittimazione del richiedente che si fonda anche sull’interesse personale e concreto a conoscere la documentazione richiesta, che deve essere individuata o facilmente individuabile;
– la norma sull’accesso documentale esclude che possano essere proposte e considerate istanze volte a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione ovvero che sostanzino un controllo ispettivo;
– l’accesso civico generalizzato introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016 (che ha modificato l’art. 5 del d.lgs. 33/2013) non può essere usato in maniera distorta e divenire causa di intralcio dell’azione della pubblica amministrazione, in particolare in presenza di istanze massive;
– l’istanza proposta, secondo recente giurisprudenza, non sarebbe rispondente al soddisfacimento di un interesse che presenta una valenza pubblica, ma resta confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico (cfr. TAR Lazio, Roma, n. 7326/2018);
– non si tratterebbe di atti per i quali pende un obbligo di pubblicazione.

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