ANAGRAFE- STATO CIVILE - Il Regolamento europeo n. 1191/2016: la semplificazione nello scambio dei documenti pubblici tra gli Stati membri

Nei più ampi obiettivi della libera circolazione dei cittadini UE e della agevolazione nella circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri UE, si individua la semplificazione dei requisiti per la loro presentazione in uno Stato UE, istituendo moduli standard multilingue

Approfondimento di T. Piola

Estratto dell’articolo di Tiziana Piola, Il Regolamento europeo n. 1191/2016: la semplificazione nello scambio dei documenti pubblici tra gli Stati membri, pubblicato sulla rivista I Servizi Demografici  n. 6/2019,  pag. 7

Il 16 febbraio 2019 è entrato in vigore Regolamento UE 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, emanato il 6 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 200/1 in data 26 luglio 2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 settembre 2016 – 2a serie speciale n. 71. Le nuove disposizioni hanno modificato il Regolamento (UE) n. 1024/2012.

Nei più ampi obiettivi della libera circolazione dei cittadini UE e della agevolazione nella circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri UE, si individua la semplificazione dei requisiti per la loro presentazione in uno Stato UE, istituendo moduli standard multilingue per superare le barriere linguistiche ed evitare così l’obbligo di traduzione.

 

Qual è l’ambito di applicazione del Regolamento?
Il regolamento si applica quindi ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro e il cui obiettivo principale è accertare uno o più dei seguenti fatti: a) nascita; b) esistenza in vita; c) decesso; d) nome; e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata; h) scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata; i) filiazione; j) adozione; k) domicilio e/o residenza; l) cittadinanza; m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.
Questo certificato è una eccezione vincolata alla cittadinanza dell’Unione, dunque si distingue tra persone legittimate e tipi di documenti a cui si applica il Regolamento.
Non si applica a passaporti o carte d’identità rilasciati in uno Stato membro, in quanto tali documenti non sono soggetti a legalizzazione o formalità analoghe quando sono presentati in un altro Stato membro.
“Una persona che presenta un documento pubblico corredato di un modulo standard multilingue non dovrebbe essere tenuta a fornire una traduzione di tale documento pubblico. Tuttavia, l’autorità a cui è presentato il documento pubblico dovrebbe decidere in via definitiva se le informazioni contenute nel modulo standard multilingue siano sufficienti per il trattamento di tale documento pubblico”. Ciò sta a significare che il regolamento consente una forma semplificata di traduzione, nel senso che l’autorità che emette il documento pubblico nella propria lingua emette anche una traduzione semplificata e per riassunto dei dati fondamentali contenuti nel documento originale.

 

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