STATO CIVILE - Legalizzazione e traduzione di documenti

La legalizzazione della firma consiste nella “attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa”

Approfondimento di R. Calvigioni

La legalizzazione della firma consiste nella “attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa” come espressamente recita l’art. 1, comma 1, lett. l) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: in pratica, la legalizzazione serve per dimostrare quale sia l’autorità che ha rilasciato e sottoscritto il documento originale, oltre ad attestare l’autenticità della firma di quella stessa autorità.
Il fine di tale disposizione è facilmente intuibile: avere la certezza che quel documento provenga realmente dall’autorità che lo sottoscrive e che la sottoscrizione sia autentica, evitando documenti falsi o rilasciati da false autorità.
La legalizzazione può riguardare sia gli atti formati in Italia da valere all’estero, sia gli atti formati all’estero da valere in Italia: entrambe le ipotesi sono disciplinate dall’art. 33 del d.P.R. 445/2000.
Il primo comma di tale articolo precisa che: “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.”.

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