ANAGRAFE - L’attività di sportello: l’identificazione (3 parte)

Regole pratiche e consigli

In continuità con gli approfondimenti pubblicati in precedenza, affrontiamo ora l’esame dell’identificazione di un soggetto per il rilascio di documenti di identità e di riconoscimento.

Per il rilascio della carta di identità l’art. 289 del r.d. n. 635/1940, in maniera estremamente lapidaria dispone: “La carta di identità deve essere rilasciata dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia”.
Sarebbe una norma perfetta se solo si potesse contare sull’intervento degli organi di polizia, quando necessario, per identificare la persona.
Purtroppo, mai o quasi mai, le forze di polizia provvedono alla identificazione delle persone prive di documenti di identità o di riconoscimento. Alla luce di queste premesse, è evidente che l’identificazione può essere fatta mediante l’esibizione di altri documenti di identità o di riconoscimento in possesso del cittadino (patente, passaporto, porto d’armi e, in sostanza, qualunque documento rilasciato da una amministrazione dello Stato e recante la foto dell’interessato).
Quando l’interessato non sia in possesso di alcun documento…
 

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