Polizia mortuaria: nella regione veneto sono modificati alcuni requisiti per l’esercizio dell’attività funebre

Polizia mortuaria: nella regione veneto sono modificati alcuni requisiti per l’esercizio dell’attività funebre

Come noto, quanto meno a chi operi nell’ambito della regione interessata, l’art. 2, 2 L. R. (Veneto) 4.3.2010, n. 18 e s. m., ha previsto l’adozione di atti amministrativi per la definizione di alcuni aspetti, tra i quali requisiti per diversi istituti, alcuni dei quali erano stati individuati con la D.G.R. n. 1807 dell’8.11.2011. Con la D.G.R. n. 892 del 17.6.2014 la precedente D.G.R. è stata revocata e sostituita da altra, per cui con la circolare SEFIT n. 4190 del 3.9.2014 è stato provveduto, in Allegato 2, a prendere atto degli aspetti di innovazione, di modifica contenutistica per alcuni dei requisiti, modifiche che principalmente riguardano i requisiti afferenti all’esercizio dell’attività funebre e ad alcune funzioni dei comuni (S.U.A.P.) in materia di autorizzazioni all’esercizio della medesima attività. Non va sottaciuto come, di fatto, il numero degli operatori tenda a lievitare, anziché valorizzare esigenze di imprenditorialità e professionalità.

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