STATO CIVILE - Il ruolo dell’ufficiale di stato civile

In anteprima l'editoriale della Rivista “I Servizi Demografici n. 12/2019"

Editoriale di Renzo Calvigioni (I Servizi Demografici n. 12/2019)

In anteprima l’editoriale della Rivista “I Servizi Demografici n. 12/2019

In occasione di eventi di formazione, studio ed aggiornamento professionale organizzati da Anusca, o anche nei recenti corsi di abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile, la maggior parte dei quali tenuti da Anusca, emergono spesso dubbi sui compiti che l’ufficiale dello stato civile deve svolgere nell’esercizio delle proprie funzioni, dubbi che, a volte, sembrano ignorare l’esistenza di limiti operativi, senza tener conto del quadro giuridico esistente, quasi a voler legittimare qualsiasi procedura od adempimento, purché tendano a soddisfare la richiesta del cittadino, evitino contrasti con il medesimo e consentano di svolgere rapidamente il servizio. Così, capita che sembri scontato ed addirittura necessario “adattare” la sentenza trasmessa dal Tribunale all’annotazione da apporre (è disposto lo scioglimento del matrimonio, ma essendo un matrimonio concordatario si annota la cessazione degli effetti civili), o addirittura restituendola alla cancelleria in quanto, a parere dell’ufficiale dello stato civile, contiene errori, ignorando che le sentenze si applicano e si eseguono secondo quanto disposto dal Tribunale, senza alcuna possibilità di intervento o di interpretazione. Oppure che l’ufficiale dello stato civile decida di contattare il Consolato straniero in Italia, accordandosi per qualche procedura che riguarda stranieri residenti nel comune, dimenticando che non ha alcuna competenza in merito non essendo soggetto legittimato a tenere rapporti con l’autorità straniera: basterebbe riflettere che perfino il Ministero dell’interno, per contattare l’Ambasciata o il Consolato straniero in Italia, si rivolge al Ministero degli esteri, per comprendere come l’ufficiale di stato civile abbia agito senza fondamento e, nella migliore delle ipotesi, perso solamente tempo. A volte, per giustificare tale comportamento, viene sottolineato che lo stesso non è escluso dalla normativa vigente, dimenticando che la competenza di una autorità amministrativa non è certamente definita da “quello che la legge non prevede”, concetto che porterebbe ad avere competenze illimitate, ma al contrario, dall’insieme di tutte le disposizioni che nel disciplinare adempimenti e procedure, limitano a tali compiti, senza possibilità di superarli, il ruolo e le funzioni dell’ufficiale di stato civile. O, ancora, sembra possibile ricevere e formare atti secondo le proprie convinzioni, addirittura avventurandosi in “interpretazioni costituzionalmente orientate” o invocando principi di diritto elevatissimi ed astratti, dimenticando che l’ufficiale di stato civile, come qualsiasi altra autorità amministrativa, deve semplicemente applicare le disposizioni vigenti, nel rispetto del quadro giuridico esistente, non essendogli concessa alcuna capacità interpretativa delle norme. Se, nella maggior parte dei casi, tali comportamenti sono dettati dalla buona fede e dal desiderio di soddisfare le richieste dei cittadini o di svolgere gli adempimenti in quello che viene ritenuto, erroneamente, il modo più corretto, tuttavia occorre ricordare che questo non fa venire meno la responsabilità dell’ufficiale dello stato civile che, in molti casi, potrebbe avere conseguenze anche molto rilevanti: il suggerimento non può essere che quello di una riflessione e revisione critica del proprio modus operandi e, se necessario, una fase di approfondimento ed aggiornamento, magari proprio partecipando ad altre iniziative di formazione, al fine di adottare le procedure corrette.
Anche perché l’ufficiale di stato civile è chiamato ad un ruolo sempre più importante ed elevato: basterebbe riflettere su alcune delle sentenze più importanti della Corte di Cassazione o della Corte costituzionale: per quest’ultima, la sentenza n. 286/2016 di aggiunta anche del cognome materno, che nella pratica rimette totalmente tale scelta nella concorde volontà dei genitori della quale dovrà prendere atto l’ufficiale di stato civile, o la sentenza n. 258/2017 che ha escluso che lo straniero incapace che acquista la cittadinanza italiana sia tenuto alla prestazione del giuramento, richiamando espressamente l’ufficiale dello stato civile ad evitare tale adempimento.
Per la Corte di Cassazione, è doveroso richiamare le sentenze in materia di trascrizione degli atti di nascita dall’estero, relativa a filiazione da genitori dello stesso sesso, la n. 19599/2016, la n. 14878/2017, fino ad arrivare alla recente a Sezioni Unite n. 12193/2019: da tutte emerge il ruolo dell’ufficiale dello stato civile chiamato ad effettuare le verifiche necessarie ad evitare che possano entrare nel nostro ordinamento atti contrari all’ordine pubblico. Ancora la Cassazione, in materia di trascrizione di matrimonio same-sex celebrato all’estero, con la sentenza n. 11696/2018, ricorda che qualora una delle parti sia un cittadino italiano, gli effetti saranno quelli dell’unione civile, in un regime di conversione conseguente alla trascrizione e, dunque, a cura dell’ufficiale di stato civile. Basterebbero questi pochi esempi per comprendere come vi sia grande attenzione sulle funzioni dell’ufficiale dello stato civile, tenuto a svolgere adempimenti sempre più complessi e di particolare rilevanza, con particolare impatto negli status e, quindi, nella vita dei cittadini.
A maggior ragione è necessario che l’ufficiale dello stato civile sia adeguatamente preparato, nella piena consapevolezza dei propri compiti ma anche dei propri limiti: in sostanza, sia in possesso di quell’elevato grado di professionalità che viene richiesto dal ruolo che gli viene riconosciuto ed assegnato. In proposito, è doveroso ricordare come Anusca, da quasi 40 anni, abbia cura della formazione professionale degli operatori dei servizi demografici, rappresentando l’assoluta eccellenza in questo specifico settore: non solamente corsi e seminari di studio ed approfondimento, ma anche un corso di Alta Formazione unico nel suo genere, la possibilità di accedere a quesiti e di essere seguiti nello svolgimento di una pratica complessa, database operativi, download di materiale specifico, in sostanza una serie di servizi espressamente dedicati alle necessità degli operatori, al fine di metterli in condizione di svolgere realmente al meglio il proprio lavoro.

NOVITA’!
Dal prossimo numero, scansionando con la fotocamera del cellulare il QR CODE presente in copertina, potrai seguire la VIDEO Presentazione del fascicolo.

>> LA VOCE DEL DIRETTORE
Renzo Calvigioni

ANTICIPAZIONE DEL SOMMARIO (FASCICOLO N. 12/2019)

  • Il ruolo dell’ufficiale di stato civile di Renzo Calvigioni
  • I regolamenti europei in tema di regime patrimoniale tra coniugi ed effetti patrimoniali nelle unioni registrate – Tiziana Piola
  • Utenti allo sportello: regole pratiche e consigli per uscirne vivi 4a parte – Paola Lucchi e Liliana Palmieri
  • Quello che l’ufficiale di stato civile non dovrebbe fare, neanche per eccesso di zelo o di disponibilità – Renzo Calvigioni
  • L’applicazione dell’imposta di bollo nello stato civile – Liliana Palmieri
  • Perdita e riacquisto della capacità elettorale in conseguenza di cause ostative – Gianluigi Berardi
  • Visure anagrafiche per le pubbliche amministrazioni – Alessandro Francioni
  • Le vertenze anagrafiche – Liliana Palmieri e Romano Minardi
  • Giurisprudenza a cura di Dante Buson
  • Quesiti a cura di Noemi Masotti e Renzo Calvigioni
  • Scadenzario Gennaio-Febbraio 2020

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Un commento su “Il ruolo dell’ufficiale di stato civile

  1. Sono un ufficiale di stato civile fra poco avrò un nipotino da mio figlio posso essere intestatario dell’atto di nascita che dovrò redigere e che sarà firmato da mio figlio

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