Elezioni dei sindaci e consiglieri comunali: ancora sul potere di autenticazione da parte dei consiglieri provinciali

Elezioni dei sindaci e consiglieri comunali: ancora sul potere di autenticazione da parte dei consiglieri provinciali

L’ormai “ricca” ed abbondante questione sugli ambiti di legittimazione dell’autenticazione delle firme nei procedimenti elettorali, in particolare da parte dei consiglieri provinciali, vede un’ulteriore pronuncia, questa volta da parte del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3033 del 16.6.2014, con cui è stato considerato come, poiché il consigliere provinciale svolge le proprie funzioni all’interno dell’intero territorio provinciale e considerato che il testo dell’art. 14 L. 21/3/1990, n. 53, non offre alcuna indicazione nel senso di ritenere che possa desumersi la presenza di un ulteriore vincolo di pertinenza tra procedimento elettorale e funzioni del consigliere provinciale, in contrasto con quella che è la ratio della norma in esame, non può concludersi per l’illegittimità dell’autenticazione operata all’interno del procedimento elettorale relativo ad un comune che ricada nella provincia nella quale il consigliere provinciale esercita le proprie funzioni. Una simile limitazione, infatti, non è giustificata nemmeno da esigenze sostanziali di certezza giuridica ulteriori rispetto a quelli esigibili dall’attività di autentica della sottoscrizione di soggetti diversi dal pubblico ufficiale che vi procede, non sussistendo neppure, nello svolgimento della attività di certificazione, alcuna finalità di controllo (che potrebbe giustificare un irrigidimento delle condizioni necessarie per svolgere tale), consistendo nella mera certificazione da parte del pubblico ufficiale dell’avvenuta apposizione in sua presenza della sottoscrizione da parte di un soggetto identificato. Per le stesse ragioni non si può prestare adesione alla tesi secondo la quale un consigliere provinciale appartenente ad un Collegio diverso da quello in cui si svolge la competizione elettorale, non è legittimato ad esercitare il potere di autentica. Né l’art. 14 L. 21/3/1990, n. 53, né altra norma prevede, infatti, che il potere di autenticazione del consigliere provinciale sia collegato in alcun modo al rapporto di mandato che lega il consigliere eletto con il Collegio elettorale nel quale è stato eletto. Una simile limitazione che comporterebbe una significativa deroga alle funzioni del consigliere provinciale, che, una volta eletto, assume funzioni esercitabili sull’intero territorio provinciale, necessiterebbe, infatti, di una esplicita limitazione legislativa, che nella fattispecie non risulta sussistere. Deve, pertanto, concludersi che i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, non sussistendo per i primi alcun vicolo derivante dalla pertinenza della competizione elettorale o dalla non estraneità alla stessa, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed i l rinnovo del consiglio del loro comune.

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