ELETTORALE - Elezioni, spese elettorali e rimborsi: la differenza tra funzioni di Ufficiale  del Governo e attività  esecutive

Elezioni, spese elettorali e rimborsi: la differenza tra funzioni di Ufficiale  del Governo e attività  esecutive

Il  T.A.R. per la regione Piemonte,  sez II, con sentenza n.  993 del 6.6.2014 ha  dichiraato illegittimo il decreto del prefetto nella parte in cui, disponendo il rimborso al comune delle somme da esso anticipate per l’organizzazione tecnica e lo svolgimento nel proprio territorio delle elezioni politiche, non ha ammesso al rimborso la somma relativa a “prestazioni di servizi di lavoro” in quanto l’art. 2 del C.c.n.l. 14.9.2000, disciplinante il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, esclude il ricorso a tale tipo di contratto nel caso in cui le posizioni di lavoro comportino l’esercizio di funzioni nell’ambito delle competenze del sindaco come ufficiale di Governo”. Poiché le funzioni inerenti allo svolgimento dei servizi elettorali, a norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 267 del 2000, “sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo”, la prefettura ha in sostanza ritenuto che anche le prestazion i lavorative somministrate al comune per lo svolgimento dei compiti esecutivi tipici della categoria B1 rientrassero nella nozione di “funzioni esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo” e le ha, per l’effetto, ritenute coperte dal divieto concernente il ricorso al lavoro temporaneo. Tale ragionamento, però, sconta l’evidente errore di considerare come “funzioni” attività che, invece, si esauriscono nella mera esecuzione di compiti materiali. Nella specie, in effetti, le prestazioni lavorative eseguite dal personale somministrato erano consistite, unicamente, in compiti di carattere meramente esecutivo, di supporto all’ufficio, come il confezionamento di fotocopie, la trasmissione di fax, la sistemazione di documentazione cartacea in ordine alfabetico, la consegna ed il ritiro della posta presso l’ufficio pr otocollo, l’apposizione di timbri, ecc.. Risulta, quindi, che non vi è stata, nei confronti del personale oggetto di somministrazione, alcuna assegnazione di responsabilità nello svolgimento di procedimenti amministrativi ovvero alcuna predisposizione all’esercizio di potestà pubbliche – caratteristiche tipiche della funzione amministrativa – ma solo l’esecuzione di semplici mansioni esecutive, senza autonomia, afferenti a procedimenti potenzialmente diversi. Non venivano, pertanto, in rilievo le posizioni rispetto alle quali, a norma del contratto collettivo, risulta vietata la somministrazione di lavoro temporaneo.

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