Elezioni: Non è ammesso il ricorso “contro” l’ammissione di altra lista

Elezioni: Non è ammesso il ricorso “contro” l’ammissione di altra lista

Se, di norma, i ricorsi in materia di ammissione o ricusazione delle liste elettorali hanno ad oggetto i provvedimenti ricusatori, dal momento che le liste emmesse non subiscono lesioni nelle proprie posizioni, si è avuto il caso in cui sia stato presentato ricorso avverso all’avvenuta ammissione alla competizione elettorale da parte di altra lista, concorrente. Il T.A.R. per la regione Marche, sez.I, 474 del 2.5.2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento del provvedimento di ammissione alla competizione elettorale di una lista concorrente, considerato che con il ricorso di cui all’art. 129 C.P.A. sono impugnabili gli atti immediatamente lesivi del diritto a partecipare al procedimento elettorale; nell’odierna controversia il provvedimento impugnato non può ritenersi immediatamente lesivo del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale per il rinnovo degli organi elettivi del comune.

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