Tumulazioni illegittime: il comune ha l'obbligo di provvedere all'estumulazione

Tumulazioni illegittime: il comune ha l’obbligo di provvedere all’estumulazione

Il TAR di Catania ha sancito l’obbligo del comune di provvedere all’estumulazione di una salma, illegittimamente ospitata in un’edicola funeraria, eventualmente anche in danno ai privati che occupano la cappella. Il comune non può fermarsi di fronte ad un atteggiamento non collaborativo dei privati che non aprono l’edicola, ma deve agire attivando i propri poteri amministrativi e di polizia mortuaria, cimiteriale.

L’estumulazione di una salma, illegittimamente ospitata in un’edicola funeraria, assolve una funzione fortemente pubblicistica ed il Comune deve attivare i al fine di porre fine, anche autoritativamente e nelle forme più opportune, alla tumulazione illegittima. Non è sufficiente, quindi, che il Comune convochi le parti per favorire l’estumulazione.
Lo ha sancito il Tar di Catania (> vai alla sentenza), decidendo in merito ad una tumulazione illegittimamente avvenuta nell’edicola di proprietà di un terzo, oggi ricorrente.
Con la determina dirigenziale n. 05/33 veniva annullata in autotutela l’autorizzazione alla tumulazione di una salma, stabilendo di procedere all’estumulazione.
Di fronte all’impossibilità di accedere all’interno dell’edicola, in quanto i privati non si dimostravano collaborativi e non aderivano all’invito di aprire il tabernacolo, il Comune non procedeva all’estumulazione.
Rispetto al ricorso presentato dal reale proprietario dell’edicola, il Comune ha eccepito di avere compiuto gli atti in proprio potere per dare esecuzione all’estumulazione.
Il Tar di Catania ha riconosciuto che il Comune di Catania non aveva la disponibilità delle chiavi della cappella, ma ha sancito l’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Ente Locale che avrebbe porre fine, anche autoritativamente, alla tumulazione, divenuta abusiva, in forza della citata determina dirigenziale. Il Comune avrebbe dovuto agire in danno della parte privata che si è dimostrata indisponibile a collaborare col Comune.
I giudici amministrativi hanno, quindi, imposto al Comune di procedere all’estumulazione nel termine di trenta giorni, nominando il Prefetto di Catania quale Commissario ad Acta, affinché provveda in via sostitutiva.


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