Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali

Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali

Entro lunedì 7 aprile 2014,
terzo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i responsabili degli uffici elettorali comunali, nella veste di ufficiali elettorali, procederanno a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.
Le comunicazioni di avvenuta cancellazione dovranno essere immediatamente inviate con il mezzo più rapido ed efficace, anche mediante telefax o posta elettronica certificata, dal comune di emigrazione a quello di immigrazione, per consentire a quest’ultimo l’iscrizione dei nomi degli elettori nelle proprie liste.
Il comune di emigrazione dovrà altresì indicare, ove possibile, il numero della tessera elettorale dell’elettore per facilitare gli adempimenti del comune di immigrazione, il quale è tenuto a ritirare la tessera già in possesso dell’elettore ed a conservarla nel fascicolo personale del medesimo (art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 10 aprile 2014,
quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno perfezionare l’iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.
Ai sensi dell’art. 32, comma sesto, del D.P.R. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura dei responsabili degli uffici elettorali, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell’albo pretorio comunale online e in altri luoghi pubblici.

Entro il 10 aprile 2014,
i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste dall’art. 32, primo comma, nn. 2 e 3, del citato D.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell’autorità giudiziaria) nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune, a norma dell’art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 20 aprile 2014,
decimo giorno successivo a quello di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 223/1967, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che – pur essendo compresi nelle liste elettorali – nel giorno di domenica fissato per la votazione (domenica 25 maggio 2014) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell’elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell’elenco stesso nell’albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 25 aprile 2014,
trentesimo giorno antecedente quello della votazione, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui all’art. 32, primo comma, n. 5), del D.P.R. 223/1967, concernenti l’acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 10 maggio 2014,
quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, sarà provveduto, ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 5), del d.P.R. 223/1967, alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro il 10 maggio 2014,
l’ufficiale elettorale provvederà agli adempimenti di cui al comma 5-bis dell’art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella parte concernente, in particolare, le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Estratto della Circolare Prefettura di Avellino 27/03/2014 prot.1875/S.E.


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