No all'incenerimento di rifiuti cimiteriali dentro al cimitero

No all’incenerimento di rifiuti cimiteriali dentro al cimitero

L’art. 86, 2 d.P.R. 21/10/1975, n. 803 prevedeva, per quanti lo ricordino: “Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell’interno del cimitero.“, norma cessata con il successivo d.P.R. 10/9/1990, n. 254 e non compatibile con l’ulteriormente successivo d.P.R. 15/7/2003, n. 54. Per altro, una tale previsione è rimasta, qui o là, presente in alcuni Regolamenti comunali, evidentemente non aggiornati, almeno sul punto, ma, anche, è, in alcune realtà, rimasta prassi operativa, probabilmente per carenza di percezione della sua abrogazione (dal 1990), oppure per … praticità.

Ora, l’art. 3, D.-L. 10/12/2013, n. 136, convert. con modif., nella L. 6/2/2014, n. 6 (legge di conversione in vigore dal 9/2/2014) ha modificato l’art. 256 D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, già rubricato quale: “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, modificandone la rubricazione in “Combustione illecita di rifiuti”, sanzionandone la fattispecie con la reclusione (non più arresto) da 2 a 5 anni (da 3 a 6 se si tratti di rifiuti pericolosi).

Se il delitto è commesso nell’ambito di attività d’impresa o attività comunque organizzata, è previsto l’aumento di 1/3 ed il titolare dell’impresa o responsabile dell’attività organizzata risponde anche per omessa vigilanza sugli autori materiali del delitto e a costui si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, 2 D. Lgs 8/6/2001, n. 231, sulla responsabilità ambientale delle persone giuridiche per fatto di dipendenti e collaboratori. Inoltre, è prevista di norma la confisca dei mezzi eventualmente autorizzati per il trasporto. In breve, l’eventuale persistenza di tali prassi vanno del tutto evitate )se ancora, indebitamente, presenti).

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