ANAGRAFE - I certificati anagrafici da presentare all’estero

Fatti salvi eventuali accordi internazionali, i certificati anagrafici rilasciati in Italia per valere all’estero devono presentare determinate formalità

Le formalità sui certificati anagrafici da valere all’estero

Fatti salvi eventuali accordi internazionali, i certificati anagrafici rilasciati in Italia per valere all’estero devono presentare determinate formalità.

Legalizzazione

La legalizzazione è l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sul certificato, nonché dell’autenticità della firma stessa.
A norma dell’articolo 33, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
La firma dell’ufficiale d’anagrafe apposta sul certificato è legalizzata dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Generalmente il certificato anagrafico, munito della legalizzazione prefettizia, deve subite un’ulteriore processo di legalizzazione, in quanto la firma apposta dal funzionario della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo deve essere a sua volta legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolati competenti per l’Italia da parte dello Stato di destinazione.

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