Prossima modifica dell’ISEE. In vigore dall’8/2/2014. Plurimi e differenti “nuclei familiari”

Prossima modifica dell’ISEE. In vigore dall’8/2/2014. Plurimi e differenti “nuclei familiari”

Sulla riforma del sistema dell’ISE/ISEE, da tempo in elaborazione, occorre ricordare come le prestazioni e servizi sociali non possano essere affrontate in termini, più o meno, “unitari”, in quanto esse comprendono prestazioni che si rivolgono a soggetti diversi, per caratteristiche ed altro: si pensi alle prestazioni concernenti i servizi di asilo-nido, rispetto alle (eventuali) contribuzioni per il concorso nelle rette di accoglienza nelle case di riposo o nelle R.S.A., dove le condizioni, ma anche soggettive, dei potenziali fruitori non sono comparabili.
Dopo un percorso neppure breve, il d.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, in vigore dall08/2/2014, “riformula” le modalità di determinazione, ma anche i campi di applicazione dell’ISEE (distinto dall’ISE, come si evince dalla prime due definizioni dell’art. 1).
Per inciso, le diverse definizioni dell’art. 1 vanno sempre tenute presenti. L’art. 3 definisce, in termini “specializzati”, cioè a questo fine, uno specifico “nucleo familiare”, partendo da una base uniforme, cui comprendere od escludere altre posizioni: si pensi ai casi di coniugi aventi (più o meno debitamente) residenze (forse riferendosi alle iscrizioni APR, più che alle residenze ex art. 43, 2 CC …., anche se viene considerata la posizione degli iscritti AIRE) diverse, ai minori in affidamento, ai figli maggiorenni (ma a carico IRPEF dei genitori), alle persone coabitanti nelle convivenze di cui all’art. 5 d.P.R. 30/5/1989, n. 223 (e non solo).
Per altro, proprio perché non vi è, né vi può essere, una definizione “unica” di nucleo familiare, una volta definito questo in via generale, si individua una diversa definizione per le prestazioni di natura socio-sanitaria, per quelle rivolte a minorenni (es.: mensa scolastica), per il diritto allo studio universitario (distinto dal dottorato di ricerca).
Tra l’altro, tra le componenti di reddito sono comprese anche le ricorse delle c.d. social card, rilasciate a chi abbia titolo, sulla base dell’ISEE, di ottenerle … (una sorta di corto-circuito, anche se non del tutto immotivato), redditi da cui possono sottrarsi, a certe condizioni, alcune spese (es.: canoni di locazione, badanti, rette delle case di riposo/R.S.A., ecc.), con soglie e franchigie.
Viene considerato anche l’”ISEE corrente”, che tiene conto di possibili mutamenti nella situazione economica successiva, quando questi ultimi incidano oltre il 25% dell’ISEE standard.
Sono previsti rafforzamenti sul sistema dei controlli, ma anche la tutela dei dati personali, non diffondibili se non in forma anonima ed aggregata (e campionaria) alle regione e province autonome per attività di monitoraggio.

VEDI:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013 n. 159 (G.U. 24/1/2014 n. 19)
Regolamento concernente la revisione delle modalita’ di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

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