L'ateismo può costituire fattore di simulazione del matrimonio (concordatario)

L’ateismo può costituire fattore di simulazione del matrimonio (concordatario)

Un matrimonio, concordatario (da non confondere con altro) è stato dichiarato nullo dal Tribunale Ecclesiastico, avendo questo considerata la sussistenza di una “simulazione totale”, dal momento che uno dei coniugi si professava ateo e tale pronuncia, passato il 2° giudizio, è stata dichiarata efficace dalla Corte d’appello. L’altro coniuge ha proposto ricorso, sotto il profilo di legittimità, avanti alla Corte di Cassazione, la quale, con sent. n. 28220 (Sez. 1^) del 18/12/2013, ha rigettato tale ricorso, confermando la dichiarazione di efficacia (sotto il profilo degli effetti civili) precedentemente pronunciata dalla Corte d’appello.
Al di là delle valutazioni che possano farsi, non si può non prendere atto che quando una delle parti non accetti le “regole del gioco”, cioè la disciplina (nel suo complesso) del matrimonio canonico (si evidenzia che, ora, si parla di “matrimonio canonico” e non più di “matrimonio concordatario”), non ci si può stupire che i giudici ecclesiastici possano ritenere la sussistenza di un vizio.
Per quanto riguarda gli effetti civili, va considerato come, i giudici di legittimità, abbiano considerato come vi fosse consapevolezza di una riserva mentale da parte dell’altro coniuge, ma anche che il ricorso proposto opera un’illegittima compenetrazione tra i principi dell’ordinamento canonico e quello statuale, quasi a volere mettere nel nulla il fatto che si è trattato di matrimonio concordatario, soggetto ai principi di diritto canonico, da cui la valutazione, da parte del Tribunale Ecclesiastico, sulla validità del vincolo alla stregua di quell’ordinamento; né detto Tribunale avrebbe in ogni caso potuto valutare la fattispecie ponendosi nell’ottica del matrimonio civile.

 

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