PERSONALE - Dirigenti competenti sullo smart working: le ragioni giuridiche

La precisazione contenuta sia nel d.m. 19 ottobre 2020 sia nel D.P.C.M. 3 novembre 2020 secondo la quale spetta ai dirigenti organizzare il lavoro mediante lo smart working risiede in precise disposizioni dell’ordinamento giuridico

Approfondimento di L. Oliveri

La precisazione contenuta sia nel d.m. 19 ottobre 2020 sia nel D.P.C.M. 3 novembre 2020 secondo la quale spetta ai dirigenti organizzare il lavoro mediante lo smart working non è dettata da emergenza o voli pindarici, ma risiede in precise disposizioni dell’ordinamento giuridico.
È vero che le norme citate sottolineano l’obbligo dei dirigenti di provvedere “nell’immediato”, cioè prima ancora che si siano definiti programmi generali di organizzazione in smart working, attraverso il POLA e la mappatura dei processi.
È altrettanto vero, comunque, che sia il POLA, sia la mappatura, non possono che essere l’assemblaggio coordinato di informazioni, dati e valutazioni la cui elaborazione non può che essere di competenza di chi è chiamato a dirigere gli uffici.
Dunque, in ogni caso il moto principale per la disposizione dei lavoratori in lavoro agile, nel rispetto delle percentuali minime e della possibilità di attivare lo smart working solo per le attività con esso compatibili, proviene in via esclusiva dai dirigenti o, negli enti privi di dirigenza, dei responsabili di servizio.

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