STATO CIVILE - Manifestazione di volontà allo scioglimento dell’unione civile

Qual è l’ufficiale dello stato civile competente a riceverla?

In merito allo scioglimento dell’unione civile, la legge 76/2016, al comma 25 dell’art. 1, ha richiamato le disposizioni degli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: pertanto, si applicano le disposizioni dello scioglimento consensuale con convenzione di negoziazione assistita da avvocati o accordo di fronte all’ufficiale dello stato civile, senza escludere la possibilità di scioglimento giudiziale con ricorso al Tribunale competente, tenendo presente che non è prevista la fase della separazione e, dunque, mancano tutti gli aspetti ad essa relativi.
È stato, però, previsto come necessario un avvio del procedimento che si sostanzia con una manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione civile, che deve essere resa anche disgiuntamente da almeno una delle parti, o anche congiuntamente dalle parti stesse, di fronte all’ufficiale dello stato civile (art. 1, comma 24 della legge 76/2016): solamente dopo che siano decorsi almeno tre mesi da tale manifestazione di volontà, le parti potranno accedere alla procedura di scioglimento consensuale, ai sensi degli artt. 6 e 12 della legge 162/2014. “Si noti che l’adempimento di questo onere non ha effetti dissolutivi ma è soltanto il necessario presupposto per presentare, nelle forme che vedremo tra breve, la domanda di scioglimento dell’unione civile, una domanda da proporre, come precisa ulteriormente la norma citata, nel rispetto del termine dilatorio di tre mesi decorrenti dalla data in cui è stata manifestata la volontà di sciogliere l’unione”. Tale manifestazione di volontà dovrà essere ricevuta in un atto di stato civile: la parte che si presenti per rendere tale dichiarazione dovrà allegare copia della comunicazione inviata all’altra parte, relativa a tale manifestazione di volontà. Si tratta di una procedura che sembra abbastanza lineare ma che, nell’applicazione pratica, ha fatto sorgere qualche dubbio.

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Marina Caliaro
Istruttore direttivo amministrativo presso i Servizi Demografici e cimiteriali del Comune di Padova; esperto e docente Anusca.
Renzo Calvigioni
Già responsabile Servizi Demografici, Direttore della rivista “I Servizi Demografici”; esperto e docente Anusca.

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