Madre che non ha consentito di essere nominata. Mancava l'ipotesi che potesse esservi revoca (senza con questo riconoscere)

Madre che non ha consentito di essere nominata. Mancava l’ipotesi che potesse esservi revoca (senza con questo riconoscere)

Il riconoscimento di filiazione nata fuori dal matrimonio costituisce, almeno nell’ordinamento giuridico italiano, un atto unilaterale, libero, incondizionato ed irrevocabile. Inoltre, sempre nell’ordinamento giuridico nazionale (in altri sono seguite differenti impostazioni), è presente, storicamente (essendo previsto fin dall’art. 182 C.C. del 1865), il principio (art. 258 C.C.) per cui esso ha effetto solo per il genitore che lo effettua, con tanto di divieto di indicazioni di altro genitore, norma che ha rilievo di ordine pubblico, essendo previsto che la violazione di un tale divieto non solo porti a sanzioni, ma, soprattutto, alla cancellazione (con procedimento di rettificazione) delle indicazioni che facciano riferimento al genitore che non abbia consentito, in una delle forme dell’art. 254 C. C. (vedi, anche, art. 45, 1, 2° periodo RSC), di essere nominato.

Tale impianto è ripreso dall’art. 30, 1 RSC, conservando, sul punto, la formulazione già presente nell’art. 70 R. D. 9/7/1939, n. 1238, nel testo modificato dall’art. 2, 1 L. 15/5/1997, n. 127, principio applicabile unicamente ai casi di filiazione nata fuori dal matrimonio, in quanto solo in tal caso può parlarsi di riconoscimento di filiazione (anche se non sono mancati orientamenti che avrebbero voluto estendere la portata della formula sul rispetto dell’eventuale volontà della madre di non essere nominata alla filiazione nata nel matrimonio, sottovalutando come una tale estensione determinerebbe il sorgere della fattispecie dell’art. 567 C.P.).

Per altro,, a questo principio si intreccia anche la questione (applicabile unicamente agli istituti adottivi che producano gli effetti dell’art. 27 L. 4/5/91983, n. 184, per quanto l Il Garante per la protezione dei dati personali sia stato decisamente superficiale con il Provvedimento n. 329 dell’8/11/2012, non rendendosi conto del fatto che alcune adozioni producono tali effetti ed altre no, anzi, come se, in Italia, vi fosse un (unico) istituto di adozione, anziché una pluralità di adozioni, anche con effetti molto differenti tra loro) della tutela che l’art. 28 L. 4/5/1983, n. 184 fornisce (proprio per l’aversi degli effetti dell’art. 27) alle adozioni che producono tali effetti, precludendo l’accesso alle “informazioni” sullo status antecedente a tali adozioni, salvo valutazione del tribunale per i minorenni, fino a vietare (art. 28, 7, nel testo modificato dall’art. 177, 2 D. Lgs. 30/6/2003, n. 196) l’accesso alle “informazioni” nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata.

Su questa ultima limitazione, è intervenuta la Corte Costituzionale, con sent. n. 278 del 18-22/11/2013 che ne ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, nella parte che non in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, 1 RSC (l’art. 258 C. C. non viene neppure citato!) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Revoca, eventuale, che non comporta in sé alcun riconoscimento. Infatti, il riconoscimento non sarebbe precluso, ma sconterebbe la condizione di inefficacia (art. 11, 6 L. 4/5/1983, n. 184), ancora una volta nei casi di adozione producente gli effetti dell’art. 27 (nel caso di adozione di persone maggiori di età, o aventi gli effetti di questa, la questione neppure si pone, trattandosi di istituti di adozione che sono compatibili con la sussistenza di due rapporti di famiglia, l’uno rispetto alla famiglia pre-adottiva, l’altro (di mera adozione e che non determina rapporti di parentela o affinità) di adozione, duplice rapporto relazionale che trova “rappresentazione” anche nell’art. 299 C.C.).

Non va sottovalutato come vi siano, tra gli interessati, movimenti di opinione volti ad acquisire, comunque, informazioni circa l’identità della madre (che non abbia consentito di essere nominata), su cui sembra innestarsi tale sentenza della Corte Costituzionale, che per altro prevede, espressamente, che la parte ritenuta mancante dell’art. 28, 7 L. 4/5/1983, n. 184, richieda “… un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza”, con la conseguenza che, per realizzarne concretamente i contenuti enunciati nel dispositivo di tale sentenza, occorrerà un intervento legislativo.

Quante volte la Corte Costituzionale ha “suggerito”, per così dire, un intervento legislativo (si pensi, es., alla sent. n. 61 del 16/2/2006 della Corte Costituzionale, in materia di regole di cognomizzazione, rimasto inascoltato dal legislatore?

ALLEGATO:
CORTE COSTITUZIONALE – N. 278 SENTENZA 18 – 22 novembre 2013
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Filiazione – Persona adottata – Madre biologica che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata – Accesso alle informazioni sulle origini – Esclusione – Mancata previsione che il giudice, previo interpello della madre volto a verificare la persistenza della volontà di non essere nominata, possa autorizzare l’adottato all’accesso – Disciplina eccessivamente rigida per l’irreversibilità del segreto – Violazione del diritto all’identità – Irragionevole disparità di trattamento tra figli naturali – Illegittimità costituzionale in parte qua – Rinvio al legislatore per la determinazione delle modalità procedimentali – Assorbimento di ulteriori censure. – Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7, come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. – Costituzione, artt. 2 e 3 (artt. 32 e 117, primo comma; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, art. 8).
(GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 48 del 27-11-2013)

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