STATO CIVILE - IL CASO – Negoziazione assistita – Coniugi stranieri residenti – Mancanza dell’atto di matrimonio – Competenza

L’ufficiale dello stato civile può procedere alla trascrizione dell’accordo se manca l’atto di matrimonio?

Un avvocato sta per trasmettere con urgenza a questo Ufficio la convenzione di Negoziazione Assistita per lo scioglimento del matrimonio contratto all’estero da due cittadini stranieri ora residenti in questo Comune.
Questo Comune è stato individuato nell’atto come destinatario ai sensi dell’art. 6, comma 3 della legge 162/2014, ma l’atto di matrimonio non è stato trascritto, né in questo né in altro Comune italiano.
Comunque, quando anche fosse trascritto o ne richiedessero ora la trascrizione, si ritiene che non sia possibile poi provvedere alla relativa annotazione, come previsto dal vigente ordinamento e come ribadito dal Ministero dell’interno con circolare n. 22/2011.
All’avvocato sono state rappresentate queste criticità, ma conferma la sua volontà di trasmettere l’accordo sulla considerazione che in fase di rilascio del nulla osta nulla ha eccepito la Procura della Repubblica.
Allo scrivente la risposta sembra essere corretta e conforme alle disposizioni, ma si aggiunge un’ altra complessità.
I coniugi sono rifugiati politici, nel loro paese non possono ottenere un certificato di matrimonio, ne tanto meno l’annotazione di divorzio, ciò li mette nelle condizioni di non poter dimostrare e/o rendere noto a terzi interessati il loro stato civile. Sono in possesso solo di un documento rilasciato negli anni ’80, da cui si desume la data del matrimonio.
Ciò premesso si chiede parere su:
1) se è corretta la restituzione dell’accordo di negoziazione assistita sulla considerazione che questo Comune non è competente in quanto non risulta presso di noi trascritto l’atto di matrimonio;
2) se è corretta la risposta per cui la eventuale trascrizione dell’atto di matrimonio ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 396/2000 – da effettuarsi ora, dopo la trasmissione della convenzione di negoziazione assistita – non soddisfa il requisito, in quanto l’annotazione dello scioglimento può essere fatta non sulla base del la trascrizione dell’accordo sottoscritto in Italia, ma solo dopo che l’atto di matrimonio sia stato debitamente aggiornato all’estero, sulla base delle norme in vigore nel Paese;
3) se sfugge, alla scrivente, disposizione specifica in questa materia relativa ai rifugiati politici, che permetta di dare pubblicità all’accordo di negoziazione assistita;
4) se, in considerazione dello status di rifugiato di entrambi i coniugi, possa essere ipotizzabile per gli interessati rivolgersi al tribunale – magari con la risposta scritta di non poter procedere alla trascrizione dell’Accordo di Negoziazione assistita rilasciata dall’ufficiale di stato civile – per chiedere oltre che la formazione dell’atto di matrimonio anche l’ordine per l’ufficiale di stato civile di procedere alla annotazione di scioglimento.

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Marina Caliaro
Istruttore direttivo amministrativo presso i Servizi Demografici e cimiteriali del Comune di Padova; esperto e docente Anusca.
Renzo Calvigioni
Già responsabile Servizi Demografici, Direttore della rivista “I Servizi Demografici”; esperto e docente Anusca.

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