Incandidabilità: 2 interessanti pronunce

Incandidabilità: 2 interessanti pronunce

E’ divenuto frequente sentire parlare della “Legge Severino”, per quanto non si tratti di una “legge” bensì di un “D. Lgs.”, oltretutto costituente un “testo unico”, su cui si segnalano 2 recenti pronunce, coeve, del Consiglio di Stato, Sez. 5^, cioè la n. 5217 del 29/10/2013 per la quale è stata dichiarata legittima l’esclusione di una lista elettorale dal procedimento elettorale regionale nel caso in cui la dichiarazione sostituiva dei candidati circa l’assenza delle cause di incandidabilità sia stata resa con riferimento alla normativa previgente all’entrata in vigore del D. Lgs. 31/12/2012, n. 235; non può invero ritenersi equipollente la dichiarazione “di non presentarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, legge 55/1990 e successive modificazioni”, atteso che la relatio contenuta nell’autodichiarazione nella misura in cui sostituisce un’attività certificatrice della pubblica amministrazione deve essere operata al contenuto preciso della disposizione alla quale si riferisce non potendo suscitare perplessità, poiché dal punto di vista del cittadino vale quale elemento fattuale, nonché la n. 5222, sempre del 29/10/2013  per la quale è stata ritenuta legittima l’esclusione di un candidato dal procedimento elettorale regionale per incandidabilità conseguente a condanna divenuta irrevocabile precedentemente all’entrata in vigore dello stesso D. Lgs. 31/12/2013, n. 235 , atteso che:
– l’applicazione delle cause ostative di cui allo jus superveniens alle sentenze di condanna intervenute in un torno di tempo anteriore non si pone in contrasto con il principio della irretroattività della norma penale e, più in generale, delle disposizioni sanzionatorie ed afflittive, giacché la norma in esame non ha natura, neppure in senso ampio, sanzionatoria, penale o amministrativa;
– il fine perseguito dal legislatore è quello di allontanare dallo svolgimento del munus publicum i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunce di giustizia, così che la condanna penale irrevocabile viene in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è collegato un giudizio di inidoneità morale a ricoprire la carica elettiva: la condanna stessa è dunque un requisito negativo ai fini della capacità di partecipazione alla competizione elettorale;
– non è irragionevole il regime di favore previsto per le sole sentenze di patteggiamento.
Ciò in definitiva esclude la pretesa violazione degli artt. 11 delle preleggi e 3 e 25 Cost., rendendo comunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, tanto più che, come pure rilevato nella sentenza n. 695 del 6.2.2013, non è apprezzabile un profilo di irragionevolezza collegato alla mancata previsione, per le elezioni regionali, di un limite temporale analogo a quello fissato dall’ art. 13 con riferimento alla incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento, stante la diversità di elezioni e di cariche che escludono l’insindacabilità dell’apprezzamento discrezionale operato sul punto dal legislatore. Ricordandosi anche la pronuncia del T.A.R. per la regione Lazio, sede di Roma, Sez. 2-bis, sent. . n. 8696/2013 dell’8/10/2013, sembra che la giurisprudenza si stia orientando, al momento, in senso abbastanza uniforme.

ALLEGATI:

Consiglio di Stato sez. V 29/10/2013 n. 5217
Elettorale – Elezioni regionali – Liste di candidati – Presentazione – Dichiarazione sostitutiva circa l’assenza di cause di incandidabilità – Ex art. 9 d.lgs. 235/2012 – Dichiarazione resa con riferimento alla normativa previgente all’entrata in vigore del d.lgs. 235/2012 – Esclusione della lista – Legittimità

Consiglio di Stato sez. V 29/10/2013 n. 5222

Elettorale – Elezioni regionali – Cause di incandidabilità – Ex d.lgs. 235/2012 – Sentenza di condanna divenuta definitiva precedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 235/2012 – Esclusione – Legittimità

TAR Lazio Roma sez. II bis 8/10/2013 n. 8696
L’incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l’elettorato passivo

 

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