Lavoro alle dipendenze da P.A.: senza (previa) autorizzazione non può erogarsi trattamento di lavoro straordinario

Lavoro alle dipendenze da P.A.: senza (previa) autorizzazione non può erogarsi trattamento di lavoro straordinario

Ribadendo un principio ormai consolidato, almeno in sede giurisprudenziale, il Consiglio di Stato, Sez. 3^ del 25/9/2013, ha dovuto ribadire che, nell’ambito del pubblico impiego (rectius.: di lavoro alle dipendneza da P. A. ), il diritto del dipendente al compenso per il lavoro straordinario prestato è condizionato alla sussistenza di una formale e preventiva autorizzazione, in quanto “la circostanza che il pubblico dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla retribuzione, altrimenti, si determinerebbe l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità”.
Tale autorizzazione ha lo scopo di controllare, nel rispetto del principio di buon andamento della P. A., la sussistenza di effettive ragioni di interesse pubblico alla prestazione di risorse finanziarie a tal fine destinate. Il principio di indispensabilità della previa autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario subisce eccezione solo nel caso di “improcrastinabili esigenze di servizio” ma a condizione che intervenga, successivamente, un’autorizzazione a sanatoria.
Benché un orientamento ormai risalente abbia ammesso la rilevanza della c.d. autorizzazione implicita laddove si tratti dello svolgimento di un servizio indilazionabile che l’Amministrazione è tenuta ad assicurare e che per ragioni organizzative non possa essere svolto da soggetti diversi da quello che ne pretende il compenso, la sussistenza di tali ragioni deve in ogni caso essere adeguatamente provata in giudizio.
Allora, era stato ritenuto che ““ E’ legittimo il diniego di compenso del lavoro straordinario che il pubblico dipendente afferma di aver svolto ma che non furono autorizzate dall’Amministrazione né in via preventiva né in via successiva e neppure in sanatoria, né l’autorizzazione può ritenersi implicitamente rilasciata per ragioni di necessità ed urgenza, solo allegate ma non documentate”.
Allora, non più.

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