CITTADINI STRANIERI - Nuove procedure e sanzioni per l’impiego irregolare di lavoratori

Con l’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, adottato in attuazione del Jobs Act, vengono apportate modifiche alle sanzioni per l’impiego irregolare di lavoratori subordinati

Con l’art.22 del  Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, in vigore il 24 settembre 2015, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, adottato in attuazione del Jobs Act  (legge 10 dicembre 2014, n. 183), vengono apportate modifiche alle sanzioni per l’impiego irregolare di lavoratori subordinati .Ferma restando l’applicazione delle sanzioni gia’ previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con un valore diverso a seconda  della durata della violazione commessa, non legati alla singola giornata di lavoro irregolare.

Viene reintrodotta reintroduzione la procedura di diffida, che prevede la regolarizzazione delle violazioni accertate e una riduzione delle sanzioni . Tale regolarizzazione può riguardare  sia lavoratori italiani che i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno valido per lavorare ed è subordinata all’assunzione del personale “in nero” a tempo indeterminato (full time o part-time almeno al 50%) oppure a tempo determinato (in questo caso solo full time) e lo mantiene in servizio per almeno tre mesi.

Viene prevista, infine, una maggiorazione del 20 per cento delle sanzioni in caso di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno valido per lavorare in Italia o con permesso scaduto e non rinnovato o di minorenni con obbligo scolastico.

(www.asgi.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *