CITTADINI STRANIERI - Provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno o l’espulsione degli stranieri

TAR Lazio Roma sez. II quater 4/5/2015 n. 6337

TAR Lazio Roma sez. II quater 4/5/2015 n. 6337

Provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno o l’espulsione degli stranieri – mancata traduzione – vizio di legittimità – non sussiste – ritardo nella proposizione del gravame – errore scusabile – configurabilità.

Per pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo, la mancata traduzione dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno o l’espulsione degli stranieri in una lingua da loro conosciuta ovvero quanto meno in lingua inglese, francese o spagnola non costituisce vizio di legittimità, in quanto la relativa previsione (art. 2 comma 6, del d.lgs. n. 286/1998) non incide sulla correttezza del potere esercitato, ma è tesa esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., per cui tale mancata traduzione non rende nullo o annullabile l’atto assunto dall’Amministrazione, ma in ipotesi legittima la concessione dell’errore scusabile in caso di ritardo nella proposizione del gravame (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 9071 e n. 4789 del 2010).

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