CITTADINI STRANIERI - Riconoscimento di filiazione da parte di cittadino straniero – genitori coniugati tra loro

QUESITI RISOLTI

Quesito
Il 26.9.2013 da una cittadina marocchina residente in questo comune nasce una bimba che viene riconosciuta solo dalla madre e a cui viene attribuito (su indicazione della madre) il cognome materno. La madre ora si presenta in comune con il padre della bambina (cittadino marocchino) consegnandomi un documento con intestazione: Tribunale del Regno del Marocco debitamente tradotto e legalizzato che attesta il matrimonio (datato agosto 2011) dei due genitori della bambina e che mi chiedono di fare il riconoscimento della bambina e di sostituire il cognome con quello del padre. Come posso procedere?

Risposta
Il riconoscimento di filiazione da parte del marito della donna non può essere ricevuto perchè risulterebbe in contrasto con lo status di filiazione nel matrimonio che sarebbe risultato se la madre lo avesse denunciato correttamente, oltre a comportare una falsa dichiarazione della madre al momento della dichiarazione di nascita, che rappresenta ipotesi di reato che imporrebbe all’ufficiale dello stato civile l’obbligo della denuncia penale nei confronti della donna. Tuttavia, quanto richiesto dai genitori potrà avvenire presso la propria autorità consolare in Italia (ovviamente, se previsto dall’ordinamento straniero): in tal caso, sarebbe sufficiente che fosse presentata attestazione consolare attestante lo stato di filiazione all’interno del matrimonio, la conseguente paternità e le generalità spettanti e tale documentazione sarebbe sufficiente per apporre annotazione marginale ed aggiornare l’anagrafe. Oppure, potrebbe avvenire anche all’estero, di fronte all’autorità locale, nello Stato di appartenenza: in tal caso, si dovrebbe presentare il provvedimento formato all’estero, legalizzato e tradotto, contenente la filiazione del padre e le generalità spettanti al minore, che pure verrebbe annotato a margine dell’atto di nascita e provocherebbe aggiornamento anagrafico. Infine, potrebbe essere richiesto al competente Tribunale in Italia, il quale andrebbe ad emettere un provvedimento di filiazione giudiziale, da annotarsi a margine dell’atto di nascita: in tal caso, per il cambiamento di generalità della minore, occorrerebbe comunque attestazione consolare attestante il cognome spettante. Agli interessati la scelta della procedura che riterranno più agevole.

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