CITTADINI STRANIERI - Concessione della cittadinanza italiana: reato per guida in stato di ebbrezza

TAR Lazio Roma sez. II quater 10/11/2014 n. 11269

TAR Lazio Roma sez. II quater 10/11/2014 n. 11269

1. Domanda di concessione della cittadinanza italiana – valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione – sussiste – contenuto – specificazione.

2. Domanda di concessione della cittadinanza italiana – reato per guida in stato di ebbrezza – rigetto – legittimità – va dichiarata.

1. La concessione della cittadinanza italiana allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, costituisce un provvedimento ampiamente discrezionale. Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, tale discrezionalità si esplica in un potere valutativo circa la avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto molteplici profili. In particolare, la discrezionalità non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Consiglio di Stato, sez. VI n. 52 del 10 gennaio 2011, Consiglio di Stato, Seez. VI,  n. 282 del 26 gennaio 2010; T.A.R. Lazio, Sez seconda quater, n.5665 del 19 giugno 2012; n. 3547 del 18 aprile 2012).

2. Risulta legittimo il provvedimento che respinge la domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, a causa di una condanna anche a seguito di patteggiamento per guida in stato di ebbrezza, incompatibile con quella irreprensibilità della condotta che è richiesta allo straniero per la concessione della cittadinanza. In effetti, il reato di guida in stato di ebbrezza provoca un forte allarme sociale ed è, pur se non grave con riferimento alla pena edittale, connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato e posto come tutela anticipata della pubblica incolumità, ciò in particolare anche alla luce del riferimento nel provvedimento all’inasprimento delle pene per tali reati operato con la legge n. 94 dell’8 agosto 2009, considerato dall’Amministrazione quale indice della particolare considerazione di gravità del reato nel “comune sentire” della collettività nazionale, elemento determinante nella valutazione di opportunità circa la concessione della cittadinanza italiana (T.A.R. Lazio, sez. II-quater, n. 9800 del 2013).

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