CITTADINI STRANIERI - Cittadinanza per residenza ultradecennale: non può prescindere dall’iscrizione anagrafica

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater 6 agosto 2014, n. 8741

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater 6 agosto 2014, n. 8741

1. Concessione della cittadinanza italiana – residenza legale ultradecennale – iscrizione anagrafica – necessità – va affermata.
2. Concessione della cittadinanza italiana – residenza legale ultradecennale – situazione residenziale di fatto – irrilevanza.
3. Concessione della cittadinanza italiana – residenza legale – prove diverse dalla certificazione anagrafica – inammissibilità.

1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, la residenza, per potersi considerare “legale”, ai sensi dell’art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992, non può prescindere dall’iscrizione anagrafica dello straniero, la quale rappresenta un requisito richiesto dalla legge, alla cui assenza non è possibile ovviare mediante la produzione di dati ed elementi atti a comprovare aliunde la presenza sul territorio.

2. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, a norma dell’art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992, non risulta utile a configurare il presupposto della “residenza legale ultradecennale” il mantenimento di una situazione residenziale di mero fatto, essendo invece a tal fine necessario che la stessa, attuale ed ininterrotta, sia stata accertata in conformità alla disciplina interna in materia di anagrafe.

3. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, a norma dell’art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992, l’interessato non può provare la residenza attraverso prove diverse dalla certificazione anagrafica perché la legge demanda ai registri anagrafici l’accertamento della popolazione residente e coerentemente l’art. 1 d.P.R. n. 362/1994 e l’art.1, comma 2, del d.P.R. n. 572/1993 impongono che la prova della residenza sia fornita attraverso l’esibizione del certificato di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (cfr., in tal senso, Cons. St. III, n.6143/2011, sez. VI, 25 marzo 2009, n. 1788).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *