CITTADINI STRANIERI - Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’art.5, par. 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

(2014/C 447/15)

La pubblicazione degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell’articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

BELGIO

in sostituzione dell’elenco pubblicato sulla GU C 247 del 13.10.2006.

La legge belga chiede di dimostrare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

La prassi amministrativa è la seguente:

a)

Straniero che risiede da un privato

La prova dei mezzi di sussistenza può essere fornita mediante un impegno di presa a carico, sottoscritto dalla persona che alloggerà lo straniero in Belgio e legalizzato dall’amministrazione comunale del luogo di residenza.

L’impegno di presa a carico riguarda le spese di soggiorno, di assistenza sanitaria, di alloggio e di rimpatrio dello straniero, qualora quest’ultimo non possa provvedervi e per evitare che esse siano sostenute dai poteri pubblici. L’impegno deve essere sottoscritto da una persona solvibile e, se si tratta di uno straniero, in possesso di un’autorizzazione di soggiorno o di dimora.

Se necessario, si può inoltre richiedere allo straniero di addurre la prova di risorse personali.

Qualora non disponga di alcun credito finanziario, deve poter disporre di circa 45 EUR per ogni giorno del soggiorno previsto.

b)

Straniero che risiede in albergo

Lo straniero, qualora non fornisca la prova di un qualunque credito, deve poter disporre di circa 95 EUR per ogni giorno del soggiorno previsto.

Nella maggioranza dei casi, l’interessato inoltre deve esibire un biglietto di viaggio (biglietto aereo) che gli consenta di ritornare nel suo paese di origine o di residenza.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

 

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.

 

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.

 

GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18.

 

GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 38.

 

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19.

 

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8.

 

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7.

 

GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5.

 

GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6.

 

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8.

 

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16.

 

GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13.

 

GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44.

 

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8.

 

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3.

 

GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13.

 

GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3.

 

GU C 269 del 18.9.2013, pag. 2.

 

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 1.

 

GU C 152 del 20.5.2014, pag. 25.

 

GU C 224 del 15.7.2014, pag. 31.

 

GU C 434 del 4.12.2014, pag. 3.

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