CITTADINI STRANIERI - Verso l’attuazione della direttiva 2011/98/CE del 13/12/2011 sul permesso unico (per soggiorno e lavoro) ai cittadini di Stati terzi

Il C.d.M. del 28/2/2014 ha all’O.d.G., tra gli altri, l’approvazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011 e relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Trascurando l’iter (cioè se si tratti della 1^ approvazione di un testo che debba essere oggetto di pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari (ecc.), oppure se si tratti della conclusione dell’iter), va osservato come la direttiva prevedeva l’adozione delle misure nazionale di recepimento entro il 25/12/2013.

A regime, la nuova modalità comporterà che il “permesso unico” (rilasciato sul modello uniforme previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002) escluda il rilascio di permessi aggiuntivi come prova di autorizzazione all’accesso al mercato del lavoro, in pratica superandosi, in prospettiva, le attuali modalità che vedono il concorso del contratto di soggiorno, con un successivo rilascio del permesso di soggiorno.

E’ da auspicare che non si abbiano (ancora una volta) quelle situazioni per cui si mutuino, riproducendole, disposizioni della direttiva nelle norme nazionali, ma, ricordando l’art. 288 (ex art. 249 TCE), 3 TFUE per il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi, siano definite le forme /mezzi per il raggiungimento del risultato posto dalla direttiva, tanto più che in essa non mancano situazioni in cui la direttiva considera ammissibili più “opzioni” operative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *