CITTADINI STRANIERI - Acquisto della cittadinanza e cognome ad esso successivo.

Un proverbio afferma che il cane di 2 padroni muoia di fame. Ne può essere un esempio la questione che si pone per quanto riguardi il cognome, in particolare nelle fattispecie di cittadini stranieri divenuti italiani, in cui vi sono stati, nel tempo, orientamenti non necessariamente omogenei, in ambito amministrativo, dato che il MIN vi è intervenuto con circolari di diversi Dipartimenti (il Dipart. Lib. Civ. e Immigr., ma altresì il Dipart. Aff. Int. e Terr.), tanto da fornire motivazioni alla pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. 1^, sent. n. 17462 del 17/7/2013, che ha evidenziato la differenza  tra i cittadini italiani, anche quando in possesso di altra cittadinanza, e i cittadini italiani precedentemente stranieri (e tali divenuti per conferimento o concessione).

Senza entrare nel dettaglio degli orientamenti di differenti Dipartimenti del medesimo Ministero, in particolare, merita di essere ricordata la circolare del MIN (Dipart. Lib. Civ. e Immigr. – Cittadinanza) n. 114 prot. K.8/2/99 del 24/11/1999, emanata a seguito di alcune pronunce  di giudici di merito, circolare che, nella sostanza, formula alcune considerazioni, concludendo con l’indicazione per cui, in sede di formazione dei decreti di conferimento/concessione della cittadinanza  italiana viene indicato il cognome spettante secondo la legge italiana.

Leggendo la circolare (trascurando, per un momento, la conclusione circa quest’ultima indicazione nei decreti), emerge come sia seguito il principio secondo cui il cittadino straniero, divenendo italiano, “entra” nell’ordinamento giuridico italiano con il cognome spettante (per la propria legge nazionale, art. 24 L. 31/5/1995, n. 218), al momento dell’acquisto della cittadinanza italiana, per cui vi dovrebbe essere quella che, più o meno propriamente/impropriamente, si potrebbe definire come una “cristallizzazione” del cognome posseduto/spettante  (secondo la legge nazionale “precedente”, restando ininfluente se questa venga conservata o meno) al momento del prodursi degli effetti dell’acquisto della cittadinanza italiana.

Se non ché, questo ineccepibile indirizzo, ha visto  una applicazione materiale opposta: la situazione era maggiormente evidente per i casi di con ferimento della cittadinanza, in particolare quando coniuge straniero di cittadino italiano, fosse la donna, ed in particolare quando la legge nazionale di questa attribuisse un cognome “coniugale” (frequentemente, quello maritale, ma non mancano casi di Stati che ammettono che gli sposi possano assumere  quale cognome coniugale quello dell’altro coniuge, anche indipendentemente dal genere) oppure consentisse una dichiarazione sulla scelta del cognome “coniugale”, cioè quello conseguente al matrimonio.  In tali casi, nei decreti di conferimento della cittadinanza italiana si riscontrava la prassi amministrativa di indicare, quale cognome spettante per la legge italiana, il cognome “da nubile”, quasi a far retro-agire gli effetti dell’acquisto della cittadinanza italiana al momento della nascita.

Appare evidente come questa prassi materiale contrastasse con le indicazioni stesse della circolare sopra citata.

Ora, sembra  che lo stesso MIN (Dipart. Lib. Civ. e Immigr. – Cittadinanza), con circolare prot. n. 14424 del 23/12/2013 abbia fatto un’(apparente) retro-marcia (previa acquisizione di specifico  parere da parte del Consiglio di Stato, Sez. 1^,  n. 850 del 22/2/2013, ma non rispetto al testo della sopraricordata circolare del MIN (Dipart. Lib. Civ. e Immigr. – Cittadinanza) n. 114 prot. K.8/2/99 del 24/11/1999, quanto sulla prassi materiale sin qui seguita, inducendo alcuni nell’errore di ritenere una modifica del principio, di diritto, da seguire, ma “ripristinando” principi già affermati.

VEDI:
Circolare Ministero dell’interno – Dip. libertà civili e immigrazione 23/12/2013 prot.14424
Generalità da attribuire ai cittadini stranieri a seguito di concessione della cittadinanza italiana

 

 

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