CITTADINI STRANIERI - Decreto ‘Destinazione Italia’

Decreto Legge 23/12/2013 n. 145 (G.U. 23/12/2013 n. 300) - (stralcio: art. 5, commi 7-9)

Decreto Legge 23/12/2013 n. 145 (G.U. 23/12/2013 n. 300)
Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

OMISSIS

Art. 5 – Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell’ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio

OMISSIS

7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d’investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universita’, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello» sono soppresse;

b) all’articolo 27-ter, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:

«3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 e’ accertata e dichiarata da parte dell’istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell’Unione Europea, di un’organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.»;

c) all’articolo 27-ter, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «previste dall’articolo 29» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo»;

d) all’articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;

e) all’articolo 27-quater, comma 5, lettera b), la parola:

«relativa» e’ soppressa;

f) il comma 4 dell’articolo 39 e’ abrogato.

9. Dall’attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

OMISSIS

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