CITTADINI STRANIERI - Convertito in legge il decreto legge n. 104 del 12 settembre, recante “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”. Tra le novità introdotte anche un’importante agevolazione per gli studenti stranieri

La nuova legge prevede una serie di interventi che vanno dalle borse per il trasporto studentesco, ai fondi per il wireless in aula e il comodato d’uso di libri e strumenti digitali per la didattica, dai finanziamenti per potenziare l’orientamento in uscita dalla scuola secondaria e per la lotta alla dispersione alle innovazioni nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.  
Relativamente agli studenti stranieri la legge appena approvata (articolo 9) prevede un’importante novità in merito alla durata del permesso di soggiorno.Mentre fino ad oggi a chi veniva a studiare in Italia era concesso un permesso di soggiorno della durata massima di un anno, rinnovabile, con la modifica introdotta la durata del permesso di soggiorno per studio corrisponderà a quella del “corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata” frequentato. I permessi di soggiorno per motivi di studio potranno, pertanto, avere una validità anche pluriennale, e non sarà necessario che lo studente provveda a rinnovare ogni anno il proprio permesso.
Annualmente lo studente dovrà però dimostrare che sta sostenendo e superando esami, secondo modalità che verranno chiarite nel Regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione. Per questo, le modifiche introdotte non entrano immediatamente in vigore, ma occorrerà attendere che il Regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione venga adeguato alle nuove disposizioni. Il Governo dovrà procedere a tale adeguamento entro i prossimi sei mesi.  

La modifica introdotta dal provvedimento appena adottato per favorire gli studenti stranieri si aggiunge a quella introdotta dal decreto lavoro (legge n. 99/2013), grazie alla quale gli studenti stranieri che conseguono in Italia, non solo un dottorato o un master, come in passato, ma anche una  laurea (triennale o specialistica) possono fruire di un anno di soggiorno ulteriore, dopo la scadenza del permesso, durante il quale poter cercare un lavoro e, in presenza dei requisiti, convertire il loro permesso in un permesso per lavoro subordinato o autonomo.

fonte: www.integrazionemigranti.gov.it

VEDI:

LEGGE 8 novembre 2013, n. 128
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca. (13G00172) (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104
Testo del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca.». (13A09118) (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013)

 

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