CITTADINI STRANIERI - Ingressi per lavoratori formati all’estero e domande di conversione

Fonte: www.integrazionemigranti.gov.it

Adottata la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono stati prorogati sia i termini per la presentazione delle domande per fare entrare in Italia lavoratori formati all’estero, sia i termini per la presentazione delle domande di conversione dei permessi per lungo soggiornanti rilasciati da altro Stato UE
 
Lavoratori formati all’estero
 
L’articolo 2 del D.P.C.M. del 13.03.2012 destinava una quota di 4.000 ingressi per l’assunzione di lavoratori stranieri non comunitari residenti all’estero che avessero  completato programmi di formazione ed istruzione nel paese di origine, ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286. Tale quota, disponibile in un primo momento fino al  31 dicembre 2012, era stata già con la Circolare congiunta Interno –  Lavoro del 26 novembre 2012 prorogata al 30 giugno di quest’anno.  
Risultando ad oggi estremamente ridotto l’utilizzo di tale quota (appena il 7% della disponibilità) il termine per la presentazione delle domande è stato ulteriormente prorogato, con la circolare appena emanata, al 31 dicembre del 2013. I datori di lavoro interessati possono presentare le domande di assunzione inviando per via telematica la richiesta di nulla osta al lavoro attraverso il Modello B-PS disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (https://nullaostalavoro.interno.it).
 
I lavoratori stranieri che possono essere assunti attraverso tale canale sono i lavoratori residenti all’estero che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine e che, conseguito il relativo attestato di frequenza, siano stati inseriti nelle  liste istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In pratica viene riservata una corsia preferenziale per l’inserimento lavorativo mirato nel mercato del lavoro italiano ai migranti che abbiano ricevuto una specifica formazione pre-partenza. La formazione nei Paesi di origine costituisce, infatti, uno strumento per  consentire ai futuri lavoratori immigrati di apprendere, oltre a specifiche competenze lavorative, anche la lingua italiana, sia pure ad un livello base, nonché gli elementi essenziali dell’educazione civica.
 
Si ricorda che nel corso del 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva stanziato quasi 2 milioni di euro per finanziamento di progetti di formazione linguistica a favore di cittadini stranieri residenti nei Paesi di origine dei flussi migratori, finalizzati ad un successivo ingresso in Italia per motivi di lavoro (vedi avviso n. 3/2012)
 
Si evidenzia anche che con il Decreto Interministeriale del 29 gennaio 2013 sono state modificate le procedure connesse all’istruttoria, valutazione ed approvazione dei programmi di formazione all’estero previsti dall’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione (per approfondimenti clicca qui)
 
Conversioni dei permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
 
La circolare del 28 giugno ha, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conversione da parte di coloro in possesso  un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea. Tali soggetti per poter lavorare in Italia devono, infatti, convertire il loro permesso di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo. Il D.P.C.M. del 16 ottobre 2012 aveva riservato 500 quote per la conversione di tali permessi di soggiorno in permessi per lavoro subordinato e 250 quote per la loro conversione in permessi per lavoro autonomo. In ragione dello scarso utilizzo di tali quote (nella misura rispettivamente del 50% e del 5% circa) il termine per la presentazione delle domande, inizialmente fissato al 30 giugno 2013, è stato ora prorogato al 31 dicembre 2013.
 
(3 luglio 2013)
 
ALLEGATO:
Circolare Ministero dell’interno 28/6/2013 n. 4119
Proroga termini istanze per 1) ingressi ex art.23 T.U. a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 13 marzo 2012 (“Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2012” – art. 2); 2) conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro stato membro dell’Unione europea in permessi di soggiorno subordinato ed autonomo ex art. 9-bis T.U. a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 16 ottobre 2012 (“Programma transitorio dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2012 – art.4”)

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