CITTADINI STRANIERI - Sentenza della Corte di Giustizia Ue 25 aprile 2013, n. C-81/12

In tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Le dichiarazioni omofobe del «patron» di una squadra di calcio professionistica possono far gravare su di essa l’onere di dimostrare che non segue una politica discriminatoria in materia di assunzioni.
L’apparenza di discriminazione fondata sulle tendenze sessuali potrebbe essere confutata mediante una serie di indizi concordanti

Vedi:
Corte di Giustizia Europea 25/4/2013 n. C-81/12
Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE- Articoli 2, paragrafo 2, lettera a), 10, paragrafo 1, e 17 – Divieto di discriminazione fondate sulle tendenze sessuali – Nozione di “fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione” – Adattamento dell’onere della prova – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive – Persona che si presenta e viene percepita dall’opinione pubblica come il dirigente di una squadra di calcio professionistica – Dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l’ingaggio di un calciatore presentato come omossessuale

Comunicato Stampa Corte di giustizia dell’Unione europea 25/4/2013 n. 52

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