CITTADINI STRANIERI - Rapporto tra la Corte costituzionale le Corti Europee (in particolare con la Corte EDU)

Corte Costituzionale, Relazione del Presidente prof. Franco Gallo, Roma  12 aprile 2013  (riunione straordinaria)

Nell’ambito dei rapporti con le Corti europee, il Presidente evidenzia come la Corte costituzionale abbia “evitato di attestarsi su posizioni rigidamente nazionalistiche”, favorendo, anzi, “ – ad esempio, attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione – l’integrazione dell’ordinamento interno con i livelli sovranazionali di protezione dei diritti”. In molti casi, ricorda che “la Corte italiana ha accolto le interpretazioni fornite dalla Corte di Strasburgo che assicuravano un livello di tutela dei diritti piú ampio di quello garantito dalle norme nazionali. Ciò è avvenuto, ad esempio, con le sentenze in materia di risarcimento del danno derivante da appropriazione acquisitiva della pubblica amministrazione, meglio nota come “accessione invertita” (sentenza n. 349 del 2007); di confisca per equivalente del profitto in materia tributaria (ordinanze n. 97 e n. 301 del 2009); di computo del giusto indennizzo espropriativo (sentenza n. 338 del 2011)” e “di particolare rilievo è la sentenza sulla revisione del processo penale per l’ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata resa in un giudizio che la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia considerato non equo per violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (sentenza n. 113 del 2011)”.
Nelle pronunce citate,  “la Corte ha fatto applicazione del principio secondo cui le norme della Convenzione possono integrare l’ordinamento costituzionale alla duplice condizione che non contrastino con la Costituzione (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007) e che da esse derivi un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali (sentenza n. 317 del 2009)”. Sotto questo profilo, nel 2012, la Corte  “ha, per la prima volta, utilizzato tale principio per opporre il limite della Costituzione nazionale all’ingresso del diritto convenzionale nell’ordinamento italiano, ribadendo cosí il suo ruolo di garante ultima delle libertà fondamentali consacrate dalla Carta costituzionale. Ciò è avvenuto con la sentenza n. 264, relativa alla disciplina dei contributi previdenziali versati in Svizzera da lavoratori italiani. Al riguardo, la Corte di Strasburgo aveva ritenuto che contrastasse con la CEDU una legge italiana che modificava retroattivamente i trattamenti pensionistici di quei lavoratori. La Corte costituzionale non si è allineata a tale pronuncia, considerando pienamente giustificata la disciplina retroattiva alla luce dei princípi costituzionali di uguaglianza e solidarietà, non valutati dalla Corte di Strasburgo in sede di bilanciamento.
La Corte italiana ha quindi ribattuto che, nel caso di specie, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte EDU, non poteva integrare l’ordinamento interno. Questa diversità nell’operare i bilanciamenti tra diritti non deve sorprendere. Mentre, infatti, la Corte EDU pronuncia con effetti limitati al caso concreto e con approccio puntiforme, la Corte costituzionale, invece, deve apprestare una tutela dei diritti «sistemica e non frazionata», inquadrandoli nella cornice pluralistica della Costituzione”.
 
Qui la relazione completa, dal sito http://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/RelazioneGallo_20130412.pdf

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