Dipendenti da P. A. e trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time

Dipendenti da P. A. e trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time

In caso di esigenze organizzative dell’amministrazione è possibile (art. 16 L. 4/11/2010, n. 183) procedere ad una rivalutazione di pregressi provvedimenti di trasformazione di rapporti individuali di lavoro da tempo pieno in rapporti di lavoro part-time, rivalutazione (delle esigenze organizzative) che può comportare tanto il ripristino del tempo pieno, quanto la modifica quali-quantitativa del part-time, senza coinvolgimento (e, quindi, anche contro) della volontà del dipendente (al punto che il rifiuto da parte di questi alla modifica potrebbe costituire motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, cioè il licenziamento).
La Corte Costituzionale, con sent. n. 224 del 19/7/2013, investita della questione, ha ritenuto che, nel caso, il lavoratore non sia assoggettato incondizionatamente alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro pubblico ai fini della trasformazione del rapporto da part-time a full-time.
L’iniziativa dell’amministrazione, infatti, dev’essere sorretta da serie ragioni organizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede e che, in mancanza di tali presupposti, il dipendente possa legittimamente rifiutare di passare al tempo pieno e, per ciò solo, non può mai essere licenziato.
Così interpretata, la possibilità di “revisione” del part-time riconosciuta alle pubbliche amministrazioni dalla norma di riferimento, è da ritenere perfettamente compatibile con i principi desumibili dalla clausola 5, punto 2, della direttiva 97/81/CE del 15/12/1997 (attuata con D. Lgs. 25/2/2000, n. 61), dichiarandone, conseguentemente, la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, con l’interposizione di detta clausola, in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Se ne trae la conclusione di come, pur in presenza di esigenze organizzative, che devono essere “serie”, in ogni caso la posizione del lavoratore sia non proprio assoluta.
Non vi è da stupirsi in una fase in cui i diritti dei laboratori sono oggetto di attacchi, da più parti (pur ammettendosi che, in certi contesti, vi siano state situazioni non certamente degne di tutela).

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