Profughi italiani ed aggiornamento delle indennità e contributi straordinari

Profughi italiani ed aggiornamento delle indennità e contributi straordinari

Ragioni di tempo potevano far considerare come le disposizioni della L 26/12/1981, n. 763, sui profughi, fossero sostanzialmente esaurite o, almeno, abbastanza prossime all’esaurimento, riguardando:
1) profughi dalla Libia, dall’Eritrea, dall’Etiopia e dalla Somalia;
2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;
3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti a profughi di cui ai punti 1), 2) e 3);
5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data del 10/2/1947, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà. A tali profughi, o, meglio, ad alcune loro categorie, era (anzi;: è) prevista un’indennità di prima sistemazione, e/o un contributo straordinario pro capite (di dato importo giornaliero) per 45 giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione. Considerata la data di riferimento (quella del Trattato di pace, fatto a Parigi nella data di riferimento) si pensava che il titolo a tali indennità e/o contributo straordinario avessero esaurito le possibilità di operatività (i più “giovani” destinatari sarebbero 66enni), se non ché con D. M. 24/4/2013 i relativi importi sono stati aggiornati, dal 1991: Un tale aggiornamento si motiva, oggi, con il fatto che la Legge organica sui profughi è stata estesa (D. M. 3/8/2012) anche ai cittadini italiani rimpatriati dalla Siria, estensione che opera per 2 anni.

ALLEGATO:
Decreto Ministero dell’interno 24/4/2013 (G.U. 6/7/2013 n. 157)
Aggiornamento delle provvidenze economiche spettanti ai profughi italiani e loro familiari a carico

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