CITTADINI STRANIERI - Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all’estero e l’attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti

DL 24 gennaio 2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (STRALCIO: art. 40)

(GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18)

Art. 40 Disposizioni in materia di carta di identita’ e in materia di anagrafe della popolazione residente all’estero e l’attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti

1. All’articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d’identita’ elettronica sul territorio nazionale”.

2. All’articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:

“rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia e” sono sostituite dalle seguenti:”di cui all’articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche” b) Il comma 5 e’ sostituito dal seguente:

“La carta di identita’ valida per l’espatrio rilasciata ai minori di eta’ inferiore agli anni quattordici puo’ riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identita’ ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici e’ subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo’ dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e’ convalidata dalla questura o dalle autorita’ consolari in caso di rilascio all’estero.” 3.All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

“6. L’Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarita’ delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita’, in tempo reale, dei dati relativi alle generalita’, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all’indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero iscritti nell’Anagrafe della popolazione italiana residente all’estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle Entrate.” 4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche finalizzate ad armonizzare il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il “Regolamento di gestione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell’Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all’art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi in cui venga richiesta per pubbliche finalita’ ed ove possibile la certificazione dei dati contenuti nell’INA,il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali puo’ stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni 6. Ai fini dell’individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nell’ambito dei processi di interoperabilita’ e di cooperazione applicativa che definiscono il sistema pubblico di connettivita’, ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, l’amministrazione finanziaria attribuisce d’ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.

7. All’atto dell’iscrizione nell’AIRE e ai fini dell’attribuzione del codice fiscale, i comuni competenti trasmettono all’anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell’interno, i dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n.

605, con l’aggiunta della residenza all’estero e con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale e’ indicato il comune di iscrizione nell’AIRE. Con le stesse modalita’ i comuni trasmettono all’anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell’AIRE.

8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai cittadini residenti all’estero l’avvenuta attribuzione d’ufficio del codice fiscale.

9. Alle attivita’ previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse gia’ disponibili a legislazione vigente

 

Art. 98 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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