Dal 1/6/2007 anche i consolati rilasciano la C.I. (e, prima o poi, la C.I.E., molto poi ..). Istruzioni ai consolati, ma (anche) ai comuni … con difetti di memoria e “invenzioni” varie. Dal 1/7 interessa anche la Croazia

Dal 1/6/2007 anche i consolati rilasciano la C.I. (e, prima o poi, la C.I.E., molto poi ..). Istruzioni ai consolati, ma (anche) ai comuni … con difetti di memoria e “invenzioni” varie. Dal 1/7 interessa anche la Croazia

Sulla direttiva (congiunta) del MIN e del MAE del 5/6/2007, si auspicava di non dover ritornare, cosa che per altro non può essere evitata, dovendo prendere atto della circolare del MIN n. 16 del 24/6/2013 con cui si invita a prendere atto che, dal 1/7/2013, la Croazia entra a far parte dell’Unione europea.
In altre parole, difetta la memoria per cui le C.I. attengono alle competenze del MIN e, al suo interno, del Dipartim. P.S. (anche se, da circa 20-25 anni, altro Diparttim.
Se ne è troppo spesso interessato) e, limitatamente all’(eventuale) funzione anche quale documento valido ai fini dell’espatrio, anche del MAE, In secondo luogo, le C.I,. non sono rilasciate dagli U.d.A., quando dai sindaci, nella qualità di autorità locale di P.S.-, anche quando ricorrano, materialmente, ad attribuire la materiale sottoscrizione di tale documento a personale dipendente, a prescindere dalle scelte organizzative.
Infine, la C.I., quale documento valido ai fini dell’espatrio (in alcuni Paesi) è prevista dall’Accordo fatto a Parigini il 13/12/1957 in seno al Consiglio d’Europa, il quale non ha relazioni con l’Unione europea se non in termini di cooperazione (art. 220 (ex artt. 302 – 304 TCE) T.F.U.E., come per altri organismi ed organizzazioni internazionali, al pari dell’ONU, OSCE e OCSE. In ogni caso, se si tratta di prendere atto solo di questo ….
Gli U.d.A. sono, semmai, più interessati al fatto se vi siano o meno “periodi transitori”, ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 6/2/2007, n. 30, mentre gli USC potrebbero essere interessati all’applicabilità anche con riguardo alla Croazia (sempre dal 1/7/2013) del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27/11/2003, aspetto questo ultimo per cui è possibile affermare la sua piena applicazione, da tale data, mentre meno elementi si hanno sulla questione di (eventuali) “periodi transitori” in materia di diritto di soggiorno per oltre 3 mesi.

ALLEGATO:
Circolare Ministero dell’interno – Dip. affari interni e territoriali 24/6/2013 n. 16
Ingresso della Croazia nell’Unione Europea dal 1° luglio 2013. Rilascio carte d’identità cartacee

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