CITTADINI STRANIERI - Decreto Legislativo 3 febbraio 2007, n. 30 di recepimento della direttiva 2004/38/CE: precisazioni

Delibera Giunta Provinciale Trento

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

 

Il Relatore comunica:

– il D. Lgs. n. 30/2007 di recepimento della direttiva comunitaria 2004/38/CE, concernente il diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari, ha emanato dettagliate disposizioni in materia di iscrizione anagrafica e assistenza sanitaria;

– la circolare del Ministero della Salute prot. n. DG RUERI/II/12712, di data 3 agosto 2007, ha impartito le istruzioni per l’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei cittadini comunitari in applicazione del D.Lgs. n. 30/2007; in particolare tale iscrizione viene effettuata per il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed in presenza di condizioni ben definite (lavoratore autonomo o subordinato o suo familiare, disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale, in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturata dopo 5 anni di residenza in Italia) o in possesso di uno dei formulari comunitari quali ad esempio E106, E109, E120, E121;

– il passaggio al regime comunitario di alcuni Stati (Romania e Bulgaria) ha comportato l’individuazione di casistiche particolari quali i neocittadini comunitari soggiornanti stabilmente sul territorio provinciale (soggiorni superiori ai tre mesi), ma non in grado di soddisfare i requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 30/2007 e quindi non in grado di regolarizzare la propria posizione assistenziale; cittadini che fino al 31.12.2006 avevano usufruito delle prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali previste dall’art. 35 del D. Lgs. n. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” attraverso il rilascio del codice STP (straniero temporaneamente presente);

– con la circolare prot. n. DG RUERI/II/3152, di data 19 febbraio 2008, il Ministero della Salute ha rappresentato il perdurare della problematica sopra indicata e ha invitato le Regioni ad assicurare a tali cittadini comunitari una piena tutela del diritto alla salute;

– con la nota prot. n. 1054/S128, di data 10 marzo 2008, la Provincia ha comunicato al Ministero della Salute, al Ministero dell’Interno ed all’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari l’impegno per il Servizio sanitario provinciale ad assicurare l’accesso alle prestazioni indifferibili ed urgenti, senza oneri a carico del cittadino indigente – sia esso italiano, comunitario od extracomunitario – nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale, nonché dai regolamenti comunitari di sicurezza sociale, garantendo alla nuova fattispecie riguardante i cittadini neocomunitari l’accesso alle predette prestazioni sanitarie;

– tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA PROVINCIALE

 

– preso atto che l’iscrizione obbligatoria al SSP dei cittadini comunitari è disciplinata dai regolamenti comunitari e dal D. Lgs. n. 30/2007;

– dato atto che uno dei principi sanciti dai regolamenti comunitari di sicurezza sociale è quello della parità di trattamento tra l’assistito di uno Stato che si trova in un altro Stato-membro con gli assistiti di questo ultimo e pertanto i cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti) hanno, quindi, diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nei seguenti limiti: i titolari di TEAM (tessera europea assistenza malattia) hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie; i titolari di modelli E106 ed E109 (lavoratori, studenti e familiari), E121 (pensionati e loro familiari), E120 (richiedenti la pensione di un altro Stato UE residenti in Italia) hanno diritto all’assistenza sanitaria completa. Completamente parificati agli iscritti SSN sono coloro che svolgono attività lavorativa sulla base di un contratto di diritto italiano.
Inoltre, godono dell’assistenza sanitaria, con iscrizione al SSN anche alcune fasce di popolazione particolarmente vulnerabili come le persone vittime della tratta o le vittime di schiavitù, ai sensi della Legge n. 17/2007, dell’art. 18 del D. Lgs. 286/1998, dell’art. 13 della Legge n. 228/2003, così come indicato nella citata circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007;

– accertato che ancora ad oggi persistono sul territorio provinciale cittadini comunitari (rumeni e bulgari) non in regola con le norme di cui al D. Lgs. n. 30/2007 ai quali sono state erogate le prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti e che hanno comportato un onere complessivo a carico del Servizio Sanitario Provinciale per euro 53.783,00 nel 2008 ed euro 81.344,06 nel 2009;

– con riguardo ai diritti inviolabili della Costituzione italiana e in aderenza ai principi generali dell’ordinamento italiano che sanciscono la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e nell’interesse della collettività, che garantiscono cure agli indigenti e nel rispetto del carattere solidaristico del Servizio Sanitario Provinciale, si ritiene necessario pertanto continuare ad assicurare ai cittadini comunitari dimoranti stabilmente sul territorio provinciale:

– che non siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione al SSP,

– che siano sprovvisti di assicurazione sanitaria privata,

– che siano sprovvisti di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato di provenienza,

– e che versino in condizioni di indigenza,

le seguenti prestazioni:

a) le cure ambulatoriali ed ospedaliere ritenute dai sanitari urgenti, la cui mancata erogazione può compromettere la sopravvivenza del paziente;

b) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le donne assistite iscritte al SSN, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998;

c) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

d) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalla Provincia;

e) gli interventi di profilassi internazionale;

f)la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai;

g) l’interruzione di gravidanza solo nel caso in cui la stessa sia ritenuta una prestazione medicalmente necessaria mentre, per quanto concerne l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), la stessa è a totale carico dell’assistita, poiché non è previsto il relativo rimborso nell’ambito della normativa comunitaria vigente.

Tali prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti;

– avuto riguardo inoltre della necessità di garantire la tutela sanitaria alla particolarmente vulnerabile categoria dei minori comunitari affidati ai servizi sociali trentini ed inseriti in Comunità/famiglie di accoglienza;

– visto il decreto legislativo 3 febbraio 2007, n. 30;

– visto l’art. 32 della Costituzione italiana;

– visto l’art. 6 bis della legge sul servizio sanitario provinciale;

– vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2941 di data 3 dicembre 2009 di Riparto del Fondo Sanitario Provinciale di parte corrente;

– su proposta dell’Assessore alla Salute e Politiche sociali, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, delibera

1) di continuare ad assicurare, per le motivazioni espresse in premessa, ai cittadini comunitari dimoranti stabilmente sul territorio provinciale:

– che non siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione al SSP, – che siano sprovvisti di assicurazione sanitaria privata,

– che siano sprovvisti di attestazione di diritto rilasciata dallo Stato di provenienza,

– e che versino in condizioni di indigenza,

le seguenti prestazioni:

a) le cure ambulatoriali ed ospedaliere ritenute dai sanitari urgenti, la cui mancata erogazione può compromettere la sopravvivenza del paziente;

b) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le donne assistite iscritte al SSN, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998;

c) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

d) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalla Provincia;

e) gli interventi di profilassi internazionale;

 

f) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai;

g) l’interruzione di gravidanza solo nel caso in cui la stessa sia ritenuta una prestazione medicalmente necessaria mentre, per quanto concerne l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), la stessa è a totale carico dell’assistita, poiché non è previsto il relativo rimborso nell’ambito della normativa comunitaria vigente.

Tali prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti;

2) di confermare la necessità di predisporre da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari la rendicontazione separata delle prestazioni di cui al punto 1) che dovrà essere annualmente inviata al competente Servizio Economia e Programmazione Sanitaria;

3) di dare atto che gli oneri derivanti dal punto 1), stimabili in euro 100.000,00 per l’anno 2010, trovano copertura finanziaria nell’ambito del Riparto del Fondo Sanitario Provinciale di parte corrente di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2941 di data 3 dicembre 2009;

4) di dare atto che, eventuali prestazioni sanitarie non ricomprese nel presente provvedimento e dai regolamenti comunitari e che rivestono carattere umanitario, verranno eventualmente considerate nell’ambito della disciplina prevista dal comma 3bis dell’art. 6 bis della legge sul servizio sanitario provinciale;

5) di richiedere al Ministero della Salute di farsi carico dell’azione di recupero degli oneri relativi all’anno 2008 e 2009, in premessa citati, nonché successivi nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica;

6) di prevedere l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Provinciale dei minori comunitari affidati ai servizi sociali trentini ed inseriti in Comunità/famiglie di accoglienza;

7) di trasmettere all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari il presente provvedimento per tutti gli adempimenti di competenza.

AA – CA

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