CITTADINI STRANIERI - Circolare Ministero dell’Interno 7 agosto 2009, n. 19: Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”

Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile

La circolare del Ministero dell’Interno:
1) in tema di matrimonio dello straniero in Italia, chiarisce:
1a)che la novella riguarda lo straniero (extracomunitario);
1b)che la condizione di regolarmente soggiornante deve sussistere sia all’atto della pubblicazione che al momento della celebrazione del matrimonio; con la conseguenza che “in assenza della suddetta condizione, l’ufficiale dello stato civile non può compiere gli atti richiesti”;
1c)che i documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono: permesso di soggiorno, permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) e carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione;
1d)che per i c.d. soggiorni di breve durata, disciplinati dalla l. 68/2007, la regolarità del soggiorno è attestata dal Timbro Schengen apposto sul documento di viaggio (straniero proveniente da Stato extraSchengen) o dalla copia della dichiarazione di presenza o della dichiarazione ex art. 109 r.d. 773/1931 (straniero proveniente da Stato Schengen);
1e)che per gli stranieri in attesa del rilascio del pds per lavoro subordinato è sufficiente la documentazione, (già) individuata dalla circolare del Ministero dell’Interno 2 aprile 2007, n. 16, in relazione all’iscrizione anagrafica: il contratto di soggiorno stipulato presso lo S.U.I., la domanda di rilascio del pds presentata allo S.U.I. e la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del pds;
1f)che per gli stranieri in attesa del rilascio del pds per ricongiungimento familiare è sufficiente la documentazione, (già) individuata dalla circolare del Ministero dell’Interno 2 agosto 2007, n. 43, in relazione all’iscrizione anagrafica: il visto d’ingresso, la copia (non autenticata) del nulla osta rilasciato dallo S.U.I. e la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di pds;
1g)che per gli stranieri in attesa del rinnovo del pds è sufficiente la documentazione, (già) individuata dalla circolare del Ministero dell’Interno 17 novembre 2006, n. 42, in relazione all’iscrizione anagrafica: la ricevuta della richiesta di rinnovo del pds ed il pds da rinnovare, “al fine di verificare che la presentazione dell’istanza si avvenuta nei termini di legge” (per la verità, la citata circ. 42/2006, si limitava a subordinare l’iscrizione anagrafica alla condizione che “la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso”;
2)in tema di (svolgimento delle attività riguardanti la) dichiarazione di nascita e (il) riconoscimento della filiazione, sottolinea che la modifica dell’art. 6, c. 2, del TU immigrazione è –sostanzialmente – priva di effetti, trattandosi “di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico delle situazioni di fatto”; in particolare, “l’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6”;
3)in materia anagrafica ricorda:
3a) la possibilità di verifica delle condizioni igienico sanitarie dell’immobile, ex art. 1, c. 18, legge 94/2009: secondo tale disposizione, chiarisce il Ministero, “è data facoltà al comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico sanitarie degli immobili in occasione delle richieste di iscrizione e variazione anagrafica”;
3b)la modifica dell’art. 11, c. 1, lett. c), del regolamento anagrafico, con la riduzione (da un anno) a sei mesi (dalla scadenza del pds) del termine a decorrere dal quale è possibile avviare il procedimento di cancellazione anagrafica: si rammenta anche, opportunamente, che gli stranieri non decadono dall’iscrizione (anagrafica) nella fase di rinnovo del pds;
3c)le modifiche relative ai c.d. senza fissa dimora, in particolare l’obbligo di fornire gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio: sotto questo profilo, si chiarisce che la norma “intende evitare che all’iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione d’irreperibilità dell’interessato” (?)

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